N.I.D.I. - FAQ

 

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18 - (D) Due persone vorrebbero presentare una domanda di agevolazione e costituire una srl semplificata. Il notaio, interpellato a riguardo, ha comunicato che l’inserimento della clausola obbligatoria prevista dal bando, non è possibile in quanto costituisce una variante allo statuto standard previsto per legge.

(R)
Considerata la normativa attualmente in vigore e le successive interpretazioni emanate dai Ministeri competenti, non essendo possibile modificare lo standard di statuto delle S.r.l. semplificate, può procedere con la presentazione della domanda senza apportare alcuna modifica allo statuto definito per Legge. Nel contratto di concessione delle agevolazioni saranno previste specifiche disposizioni in ordine agli atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria nelle S.r.l. semplificate.
17 - (D) Per l’avvio di una attività di studio medico c’è l’intenzione di presentare domanda da parte di due soggetti, entrambi in possesso dei requisiti, in quanto titolari di partita IVA in regime di mono-committenza, avendo aperto partita IVA per lavorare in via esclusiva con altra struttura. L'art.4, comma 2, lettera c dell'Avviso prevede che Saranno considerate in continuità rispetto ad imprese preesistenti le iniziative per le quali la persona individuata come amministratore sia, o sia stato negli ultimi 3 mesi, titolare o amministratore di altra attività operante nel medesimo settore o in un settore connesso, attinente o collegato .Si chiede se sia indispensabile che uno dei due componenti della compagine debba cessare la propria partita IVA per poter essere il futuro amministratore della nuova impresa, affinché non venga contestata una situazione di continuità; si fa presente che ciò comporterebbe una cessazione dell’attività lavorativa per uno dei due soggetti, che resterebbe pertanto senza reddito fino al buon esito della domanda.

(R)
Le previsioni di cui all’art.4, comma 2, lettera c dell’Avviso sono tese ad evitare una possibile situazione di continuità o ampliamento rispetto ad attività preesistenti. È evidente che un soggetto titolare di falsa partita IVA non può essere considerato alla stregua di un titolare o amministratore di altra attività, in quanto, esercitando in regime di mono-committenza è da considerarsi equiparato ad un lavoratore subordinato. Pertanto non è necessario che uno dei due componenti della compagine debba cessare la propria partita IVA, a condizione che la sede individuata per lo studio medico sia differente dalla sede legale o operativa delle partite IVA dei singoli soci.
16 - (D) Ho già aperto una partita IVA da meno di 6 mesi e l'attività è già operativa. Con il bando NIDI vorrei aprire con la medesima partita IVA un'altra sede in un comune differente. Vorrei sapere se tale ipotesi è compatibile con il bando.

(R)
La fattispecie da lei indicata non è compatibile con le previsioni dell'Avviso, in quanto in contrasto con più articoli dello stesso. Innanzitutto, l'art.2, comma 1 prevede che "La misura è destinata a soggetti appartenenti a categorie svantaggiate così come specificato di seguito, che intendano avviare, sul territorio della regione Puglia, un iniziativa imprenditoriale...", pertanto è finalizzata all'avvio di una nuova impresa e non a nuovi investimenti per un'impresa già operante. Inoltre, l'art.4, comma 1 prevede che "le domande di accesso devono riguardare progetti finalizzati alla nascita di nuove imprese. Pertanto, non saranno ritenute esaminabili domande relative ad iniziative che siano di fatto in continuità operativa e gestionale o che si configurino come rilevamento o ampliamento di imprese preesistenti." Nel caso da lei ipotizzato il progetto non è finalizzato alla nascita di una nuova impresa, ma all'ampiamento di un'impresa pre-esistente.
15 - (D) Siamo un gruppo di giovani con età inferiore ai 35 anni appassionati di sport. Vorremmo avviare un'attività di gestione di impianti sportivi (calcetto e padel) e per realizzare i campi ci servono circa 120.000 euro. Vorremmo sapere se l'attività e ammissibile e se, essendo una compagine giovanile, possiamo avere il 75% a fondo perduto?

(R)
Innanzitutto si evidenzia che per progetti di tale importo si può presentare la domanda esclusivamente come "nuova impresa", in quanto per le "compagini giovanili" è previsto un limite di investimenti fissato a 50.000 euro.Inoltre, si evidenzia che l'art.14, comma 1 dell'Avviso prevede che debbano essere valutate le competenze professionali dei richiedenti in rapporto all iniziativa da avviare. Se i soci hanno solo una passione per lo sport, ma sono privi di competenze professionali, la domanda potrebbe non essere ammissibile.
14 - (D) Sono una donna e vorrei avviare un'attività di Bed & Breakfast. Come impresa femminile, posso fare investimenti fino a 100.000 euro e avere il 75% a fondo perduto e il 25% di prestito?

(R)
No. Le attività ricettive rientrano tra le IMPRESE TURISTICHE e non tra le IMPRESE FEMMINILI. Pertanto le agevolazioni saranno per il 50% a fondo perduto e per il 50% come prestito.
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