N.I.D.I. - FAQ

 

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42 - (D) Per l'avvio di una attività di ristorazione con cucina, si richiede se un soggetto che ha maturato 6 mesi di esperienza con un periodo di Tirocinio di Inserimento lavorativo (documentabile attraverso contratto di lavoro e buste paga) disponga dei requisiti previsti dall'art.3, comma 4 dell'Avviso.

(R)
In considerazione del fatto che la prescrizione di tale articolo è finalizzata a concedere le agevolazioni della misura Nidi nell'ambito della ristorazione esclusivamente a soggetti con comprovante esperienza nel settore o qualifica, si ritiene che la fattispecie ipotizzata sia compatibile con le previsioni dell'Avviso solo se tali esperienze sono documentate e sono di durata almeno pari alle 26 settimane full-time previste dall’Avviso.
41 - (D) Ho intenzione di presentare una domanda di agevolazione per l’apertura di un’attività di Bed & Breakfast imprenditoriale.
Vorrei sapere se l'acquisto di vasca idromassaggio e box sauna sono considerati arredamento o rientrano nelle opere edili.
Inoltre vorrei sapere se sono ammissibli investimenti finalizzati a dotare la struttura di una sala palestra.

(R)
Tali beni sono da comprendersi negli impianti e, pertanto, rientrerebbero tra le opere edili e assimilate, ammissibili nella misura del 30% degli altri investimenti per le domande presentate fino al 16/2/22 e del 20% per le domande presentate in data successiva..
Si evidenzia inoltre che la Legge Regionale 27/2013, all’art.3, comma 1, definisce “b&b in forma imprenditoriale l’attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione".
La stessa Legge Regionale, all’art.1, comma 1 evidenzia che “La Regione Puglia favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale dell’attività ricettiva denominata Bed and Breakfast (B&B), con la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile e un’ospitalità autentica in ambito familiare”.
Appare evidente che non risulterebbero coerenti con tale tipologia ricettiva gli investimenti destinati a dotare la struttura di beni che, pur se finalizzati all’esercizio di un b&b in forma imprenditoriale, non siano tipici dell’ospitalità in ambito familiare e che siano destinati ad offrire servizi ulteriori oltre a quelli di alloggio e di prima colazione.
40 - (D) Per l’avvio di una attività di affittacamere c’è l’intenzione di presentare domanda da parte di un soggetto in possesso dei requisiti, in quanto “titolare di partita IVA in regime di mono-committenza”, avendo aperto partita IVA per l’esercizio di un’attività di studio legale. Tale attività è rimasta peraltro sospesa negli ultimi 12 mesi, con cessazione dell’iscrizione all’Ordine. Chiedo se dovrò comunque cessare la mia partita IVA per aprirne una nuova per l’attività ricettiva.

(R)
---valida SOLO per le domande presentate fino al 16/2/22---
Le previsioni di cui all’art.2, comma 5 dell’Avviso sono tese a concedere le agevolazioni esclusivamente nei confronti di imprese inattive e di nuova costituzione. Considerato che, la circostanza da lei rappresentata riguarda un soggetto giuridico precedentemente avviato per attività in settore completamente differente e nel frattempo anche reso non più operativo, tale fattispecie non può ricadere nelle ipotesi di continuità di cui all’art.4 e, pertanto, potrà utilizzare la medesima partita IVA per la nuova attività.
39 - (D) Si pone il seguente quesito con riferimento all'art.2, comma 3, lettera c dell'Avviso, ove è previsto che non siano considerati appartenenti a categorie svantaggiate coloro i quali siano stati, nei 3 mesi antecedenti la presentazione della domanda preliminare, amministratori di altre imprese, anche se inattive.
Si chiede se, un professionista (non titolare di partita IVA) sia in possesso dei requisiti qualora risulti aver ricoperto una delle seguenti cariche nei 3 mesi antecedenti la presentazione della domanda:
- liquidatore;
- membro del collegio sindacale;
- curatore fallimentare.

(R)
Le previsioni di cui all’art.2, comma 3, lettera c dell’Avviso sono tese ad escludere il possesso dei requisiti da parte di soggetti che possano essere considerati imprenditori o soggetti che esercitano attività professionale con partita IVA.
È evidente che un professionista (non titolare di partita IVA) che ricopra una delle cariche indicate nel quesito non può essere considerato alla stregua di un titolare o amministratore di altra attività, in quanto si tratta di cariche ricoperte nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale. Peraltro, la legale rappresentanza attribuita al curatore in qualità di pubblico ufficiale farebbe riferimento al patrimonio fallimentare e non all’impresa in senso stretto.
Invece, nel caso di un soggetto che ricopra la carica di liquidatore di un’impresa, dopo esserne stato il legale rappresentante, tale soggetto è da considerarsi privo dei requisiti in quanto amministratore dell’impresa.
---per le domande presentate dal 17/2/22---
In aggiunta a quanto sopra riportato, si evidenzia che nell’ultimo Avviso del 17/2/22, è previsto che non si debbano aver ricoperto tali cariche nell’ultimo mese e non nei 3 mesi antecedenti.
38 - (D) Volendo presentare domanda preliminare di accesso alle agevolazioni al bando NIDI per un’attività di commercio elettronico di motociclette e ricambi per motociclette, si pone il problema di valutare l’ammissibilità di alcune spese di esercizio.
Nella fattispecie il Bando all’Art.9 comma 4 lett. f esclude l’acquisto di beni usati (salvo i casi espressamente citati), dall’altro ammette l’acquisto di scorte (all’Art.9 comma 3 lett.a). Tuttavia, nel caso di acquisto di un motociclo nuovo (al pari di qualsiasi altro bene da immatricolare), per effetto del passaggio di proprietà che dovrebbe effettuarsi prima al titolare della ditta e poi al futuro compratore del bene, lo stesso diverrebbe in ogni caso, un bene usato (a Km 0) venduto ad un consumatore finale, ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto. Il titolare della ditta infatti è un intermediario che non abbraccia la logica delle concessionarie di rivendita di auto e moto, le quali non divengono intestatarie delle auto che vendono (che rimangono sempre di titolarità dell’azienda produttrice).
Alla luce quindi della fattispecie sopra esposta, con la presente si chiede di voler considerare l’eventuale ipotesi di concedere, per soggetti che di fatto si trovano a vendere beni immatricolati, la possibilità di acquistare beni usati (come scorte) visto che acquistandole nuove, di fatto opererebbero in contrapposizione al principio economico.

(R)
Le previsioni di cui all’art.9, comma 4, lettera f dell’Avviso sono tese ad evitare che possano essere agevolati beni che siano già stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche o che siano già stati in passato di proprietà dell’impresa beneficiaria e altresì finalizzate ad acquisto di beni non obsoleti.
Nel caso dei beni immatricolati è possibile verificare tutti i precedenti passaggi di proprietà e l’effettiva obsolescenza del bene. Pertanto, si ritiene che nel caso delle spese riconducibili a quanto previsto dall’art.9, comma 3, lettera a, possano essere ammessi anche beni usati, purché oggetto di immatricolazione.
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