N.I.D.I. - FAQ

 

Dal riquadro Documenti FAQ è possibile scaricare le FAQ in formato pdf ed excel.

Nel caso del documento pdf, se il numero di FAQ presenti in elenco è superiore al numero di FAQ contenute nel documento pdf, è possibile generare una versione aggiornata del documento.

Se il numero di FAQ è elevato la procedura di generazione del documento potrebbe durare qualche minuto.

Imposta campi per la ricerca
Documenti FAQDocumento in formato pdf (contiene 57 FAQ) - [Scarica  .pdf  - 71 Kb]
Documento in formato excel - [Scarica file.xls]

..: Sono presenti 44 FAQ :..


47 - (D) Si pone il caso di una compagine composta da dipendenti di un’impresa in liquidazione che, in conformità con quanto previsto dall'art.5 dell’Avviso, vogliano rilevare l’azienda in crisi da cui dipendono, al fine di salvaguardare la propria occupazione. L’azienda da rilevare aveva beneficiato quattro anni fa delle agevolazioni di cui al Titolo II del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26/06/2008, avendo completato gli investimenti, pur essendo ancora in corso la restituzione del finanziamento bancario. Si chiede se tale fattispecie possa violare quanto previsto dall'art.5, comma 3, lettera B dell’Avviso.

(R)
Nella fattispecie ipotizzata non si ravvisano violazioni delle previsioni dell’Avviso in quanto il programma agevolato di cui al Titolo II risulta concluso ed in considerazione sia della natura dell’agevolazione ottenuta dall’impresa in crisi a valere sul Titolo II (che consiste in una agevolazione in conto impianti calcolata sul montante degli interessi del finanziamento e non in un finanziamento agevolato), sia del fatto che chi presenta la domanda a valere sull’Avviso Nidi è un nuovo soggetto giuridico differente da quello agevolato dal Titolo II.
46 - (D) Ho intenzione di presentare domanda di agevolazione per avviare un Bed & Breakfast. Per offrire un servizio aggiuntivo vorrei realizzare nel giardino una piscina. Vorrei sapere se tale spesa è ammissibile e se si può considerare un'attrezzatura o un'opera edile.

(R)
Riguardo l'ammissibilità della spesa, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, nel corso dell'istruttoria sarà effettuata una valutazione di congruità del costo, in relazione sia alla funzionalità che ai potenziali effettivi benefici in termini di ricavo per l'attività. Per valutare la corretta classificazione di tale investimento è necessario verificare la tipologia di piscina ed in particolare se si tratta di piscina interrata o fuori terra e, in tal caso, se fissata al suolo o solo poggiata. Le uniche piscine che possono essere considerate attrezzature sono quelle fuori terra, non fissate al suolo e che non prevedano l’allaccio ad un impianto idrico. In tutti gli altri casi sono da assimilare ad opere edili. Restano da considerarsi in ogni caso tra le opere edili le eventuali spese per la preparazione del sottofondo.
45 - (D) Si richiede se un fotografo possa accedere alle agevolazioni del bando Nidi, senza iscriversi alla Camera di Commercio, in quanto esercita l'attività come professionista.

(R)
L’Avviso della misura Nidi prescrive che per la concessione delle agevolazioni il soggetto proponente debba iscriversi al Registro delle Imprese. Tale obbligo non è applicato per le attività professionali, regolamentate dall’art.3, comma 3 dell’Avviso, ove è prevista la costituzione o come società o come associazioni tra professionisti.

Pertanto, sono obbligati all'iscrizione al registro delle imprese tutti i mestieri e le attività professionali non riconducibili alle "professioni intellettuali ordinistiche" nel momento in cui svolgono una attività che, in concreto, abbia i connotati di cui all'art. 2082 c.c. e cioé:
• professionalità: l'attività deve essere svolta in modo non saltuario, non accidentale, non occasionale ma in modo continuativo e ininterrotto.
• economicità: l'attività d'impresa viene svolta con un metodo (detto "economico") che persegua una tendenziale copertura dei costi con i ricavi.
• organizzazione: sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali.

Qualsiasi attività ammissibile alle agevolazioni dell'Avviso NIDI deve essere svolta in modo continuativo ed ininterrotto, con la finalità di ottenere ricavi che superino i costi e prevede sempre l'acquisto di beni strumentali, con il conseguente obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.
44 - (D) Si chiede come interpretare correttamente la previsione di cui all’art. 12 comma 5 lettera e) dell’avviso nella frase secondo la quale “da visura camerale sui fornitori si deve poter rilevare un codice attività che consenta la fornitura dei beni preventivati”.
In particolare, si vuole presentare domanda preliminare per un’attività di parrucchiere e si chiede se possano essere ritenuti idonei i seguenti fornitori:
a) Acquisto di un banco cassa preventivato da un fornitore col seguente codice Ateco: 46.65.00 - Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi;
b) Acquisto di sedie attesa da un fornitore con codice Ateco: 47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa;
c) Acquisto di due caschi per asciugatura capelli da un fornitore con codice Ateco: 46.43.10 - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
d) Acquisto delle postazioni lavaggio da un fornitore con codice Ateco: 46.69.30 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
e) Acquisto di un computer portatile dal un fornitore con codice Ateco: 47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.

(R)
Il Codice Ateco è una classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni. Ai fini dell’Avviso è importante che il fornitore svolga ordinariamente attività coerenti con la fornitura dei beni richiesti dall’impresa proponente. Nelle fattispecie richiamate nel quesito si ritiene che tutti i fornitori siano idonei ad eccezione di quello richiamato al punto c). I due caschi per asciugatura, difatti, sono attrezzature specifiche per parrucchieri ed è pertanto necessario che il fornitore abbia il codice 46.69.30 richiamato al punto d) del quesito. Negli altri casi, come detto, i fornitori appaiono idonei; conseguentemente, si può ritenere che:
- non è rilevante che il fornitore operi all’ingrosso o al dettaglio per la medesima categoria merceologica;
- non è rilevante che il codice ateco del fornitore riporti che la fornitura debba essere curata per “uffici e negozi” se il tipo di articolo da acquistare può trovare utilizzo domestico (l’esempio delle sedie di cui al punto b) o il computer di cui al punto e);
- la verifica istruttoria circa l’idoneità di un fornitore non si limita a rilevare il mero codice ateco ma si estende ad un campo delle visure camerali denominato “attività esercitata nella sede legale ovvero nell’unità locale” e non è rilevante che l’attività di interesse sia esercitata come primaria o secondaria. Viceversa, non è sufficiente che una determinata fornitura sia riportata nell’oggetto sociale senza essere effettivamente esercitata.
Non è, invece, possibile utilizzare un criterio interpretativo espansivo laddove la fornitura riguardi attività che necessitano di specifiche abilitazioni; pertanto, tutte le forniture di impianti (elettrico, idrico, di sollevamento, ecc.) dovranno essere effettuate da operatori che presentano in visura camerale i requisiti ex DM 37/2008.
43 - (D) Ho intenzione di avviare un'attività di pizzeria. Per quanto riguarda gli obblighi previsti dall'art.3, comma 4 dell'Avviso, ho svolto attività lavorative presso un ristorante in Germania per oltre 2 anni. Vorrei sapere se tali esperienze sono considerate valide ai fini della presentazione della domanda.

(R)
Le esperienze lavorative svolte all'estero possono essere considerate valide a condizione che vengano dimostrate da regolare contratto di lavoro e buste paga/certificato degli uffici dell'impiego. Tali esperienze, dovranno essere (come per quelle maturate in Italia) di almeno 26 settimane full-time.
Pag. 3 di 9 : Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Succ.