LEGGE REGIONALE N. 21/2011 - FAQ

 

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  - (D) 33 - La Legge Regionale 14/2009 e ss.mm.ii., all'art. 5, consente di realizzare gli interventi previsti dagli artt. 3 e 4 mediante Denuncia Inizio Attività e/o Permesso di Costruire.
E' possibile presentare la S.C.I.A. anzichè la D.I.A., benchè trattasi di Legge speciale?
Altresì, per gli intereventi di demolizione e ricostruzione con premialità del 35%, è possibile realizzare sottotetti (volumi tecnici) rispettando le prescrizioni previste dal Regolamento Comunale, non computandoli nella volumetria complessiva prevista per la ricostruzione?
(P.s. Il Regolamento Edilizio Comunale di Foggia, prevede la realizzazione di sovrastrutture ai fabbricati per 1/3 della superficie coperta dell'immobile residenziale principale e con altezza intradosso non maggiore di 2,30m).
In attesa di un Vs positivo riscontro, si porgono distinti saluti...PGT

(R)
In ordine alla "Segnalazione certificata di inizio attività", ex art.29 commi 4-bis e seguenti della L. n.122 del 2010, con parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la Semplificazione Normativa - Ufficio Legislativo, espresso con nota prot. MSN 0001340 P del 16/09/2010, è stato precisato, conclusivamente, che "la disciplina della SCIA si applica alla materia edilizia mantenendo l'identito campo applicativo di quella della DIA, senza quidi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, ...)" e che "la disciplina della SCIA non si applichi alla DIA alternativa al permesso di costruire".

Per quanto riguarda la seconda domanda, la specificità della richiesta non ci permette di risponderLe, trattandosi di valutazioni e determinazioni di esclusiva competenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
  - (D) 32 - Il limite stabilito dall’art. 2 comma 1 lett. a) della L.R. 21/2011 per l’ampliamento volumetrico, pari al 20% della volumetria complessiva e comunque non superiore ai 200 mc, è da considerarsi riferito alla singola unità immobiliare o all'intero edificio? In altre parole se un edificio è costituito da 2 unità immobiliari, il volume massimo in ampliamento realizzabile è 200+ 200= 400 mc, oppure 200 mc da ripartire tra le 2 unità immobiliari?

(R)
Ovviamente l’ampliamento possibile va riferito alla volumetria complessiva dell’intero edificio residenziale
  - (D) 31 - con riferimento alla L.R. n.14/2009 e s.m.i. (nel seguito "legge") si chiede se rientrano nel campo di applicazione le seguenti tipologie di fabbricati:
1) quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge e già accatastati come F/3 in quanto mancanti delle sole opere di rifinitura (ad esempio mancanza degli infissi esterni);
2) quelli iniziati in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge ma ultimati e regolarmente accatastati prima della domanda di Permesso di Costruire ai sensi della medesima legge;
3) quelli che hanno subito un mutamento della destinazione d'uso (ad esempio da deposito agricolo ad abitazione, nel pieno rispetto del PRG) dopo l'entrata in vigore della legge;
4) quelli esistenti (regolarmente realizzati con destinazione d'uso diversa dalla residenziale) ma che sono stati oggetto di sanatoria edilizia per mero cambio d'uso (destinazione d'uso finale residenziale) in epoca successiva all'entrata in vigore della legge.
ringrazio anticipatamente per la risposta.

(R)
Gli interventi derogatori di cui alla LR n.14/2009 sono possibili unicamente sugli “edifici residenziali” (come specificatamente definiti dall’art.1 della LR n.21/2011), esistenti alla data del 1° agosto 2011 (termine fissato in ultimo con la LR n.1/2012) e “regolarmente accatastati” o per i quali “devono essere presentate idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale prima della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) o dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire” (art.4, punto 1/a, della LR n.21/2011).
30 - (D) Questione perimetrazione: La disciplina vigente già consente la perimetrazione su ctr con un solo passaggio in consiglio comunale, senza avvallo da parte della Regione: è così o c’è qualche nuovo provvedimento?

(R)
Se ci si riferisce al comma 3, lettera a), come modificato dall’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, relativa alla verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano, non c’è alcun nuovo provvedimento.
29 - (D) Gli incentivi dell’art. 12 della LR 13/2008 relativi agli incrementi volumetrici (max 10%, graduati dai Comuni) sono cumulabili con gli incentivi previsti dalla LR 14/2009 per gli interventi di demolizione e ricostruzione (35% subordinato al raggiungimento del punteggio 2 di ITACA)? A noi pare che le percentuali di debbano sommare.

(R)
L’art. 12 della LR 13/2008 prevede la possibilità di cumulare gli incentivi compatibilmente con i criteri di cumulabilità previsti dagli incentivi nazionali. Inoltre l’art. 9 della LR 14/2009 che integra la LR 21/2008 con l’art. 7 bis, al comma 5, prevede la possibilità di cumulare le misure premiali con la LR 13/2008 unicamente nelle ipotesi in cui l’edificio da demolire sia collocato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero negli ambiti territoriali “A” e “B” del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio, ovvero nelle zone A delle aree protette nazionali e regionali, nelle oasi, nelle zone umide o negli ambiti ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica.
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