LEGGE REGIONALE N. 21/2011 - FAQ

 

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8 - (D) Esclusa l’applicazione della norma per le zone di interesse paesaggistico, per quali ambiti è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi?

(R)
Le modalità derogatorie consentite dalla legge 21/2011 non trovano applicazione nelle aree che necessitano di autorizzazione paesaggistica
7 - (D) Desidero un chiarimento in merito alle modifiche apportate alla L. R. 14/2009 dalla Legge regionale 21/2011 per l'adeguamento alle norme del protocollo Itaca per la sostenibilità Ambientale. Avendo presentato in data 09.06.2011 istanza di ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009 per la realizzazione di 2 bagni per un totale complessivo di mq.10,00, pertanto prima della legge regionale modificativa, al momento del ritiro del permesso di costruzione in comune mi hanno riferito che dovrei applicare e rispettare tutto ciò che è riportato dalle norme, vedi l'ottenimento del punteggio 2, la certificazione di sostenibilità ambientale, ecc. Il dubbio che mi pongo è sulla data di presentazione e cioè essendo stata presentata l'istanza prima delle modifiche apportante dalla L.R. 21 naturalmente non ho tenuto conto delle ulteriori prescrizioni da considerare per l'ottenimento di quanto previsto dall'innanzi citata legge, pertanto chiedo se potrei ritirare il permesso di costruzione con la vecchia legge oppure riprogettare tutto quanto con una nuova istanza e quindi attenermi a quanto stabilito dalla LR21/2001, considerando che non vi è stata nessuna negligenza da parte del sottoscritto per quanto riguarda la tempistica, vorrei sapere come comportarmi in questo caso specifico

(R)
Come fu precisato nel corso dell’incontro tenuto il 18 novembre 2011 con i tecnici degli uffici comunali, sembra opportuno proporre quesiti di carattere generale, perché quelli specifici richiederebbero una dettagliata conoscenza del casa che viene sottoposto. I casi specifici vanno comunque sottoposti al comune competente che ovviamente può, se lo ritiene, chiedere il parere della Regione
6 - (D) In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale, la volumetria in più può essere destinata a servizi per la residenza?

(R)
Se l’edificio ricade in zona classificata come residenziale dallo strumento urbanistico vigente è ovviamente possibile, trattandosi di utilizzazioni strettamente connesse alla residenza. Se l’edificio ricade invece in un’area destinata a servizi pubblici ex Dm 1444/’68, tutta la volumetria oggetto del progetto di ricostruzione deve essere destinata a servizi, non solo l’eventuale incremento.
5 - (D) Il comune di Bari sta applicando l’art. 10 (approvazione in giunta dei Pua) trasferendo alla giunta tutti gli atti pregressi non ancora approvati al momento della pubblicazione della legge 21/2011. E’ un sistema che snellisce. Il comma 2 dell’art.10 potrebbe configurare una doppia competenza?

(R)
La legge attribuisce una competenza primaria alla giunta, limitando la competenza del consiglio ai casi in cui vi sia una variazione dello strumento urbanistico. Il legislatore ha ritenuto inoltre di ampliare questa competenza a casi di particolare rilevanza, per ragioni diverse (che lo stesso consiglio dovrà di volta in volta individuare). Quindi vi è una doppia competenza che ripercorre tuttavia le specifiche attribuzioni dei due organi istituzionali e non produce ne sovrapposizioni ne confusione di ruoli. Circa la regolamentazione di questo procedimento si suggerisce ai Comuni di tenere informata la Regione circa le procedure adottate, affinché possa valutare l’opportunità di adottare indirizzi unificanti.
4 - (D) Come ci si deve comportare per l’applicazione dell’ art. 10, comma 1 della LR 21/2011 in materia di approvazione dei piani urbanistici esecutivi (Pue)

(R)
I piani esecutivi, com’è noto, sono adottati con deliberazione della giunta comunale e approvati con deliberazione della stessa giunta comunale, se conformi allo strumento urbanistico generale vigente (art. 10, comma 1 della LR 21/2011). Tuttavia, qualora vi sia un’apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, il piano attuativo è adottato e approvato dal consiglio comunale anziché dalla giunta (art.10, comma 2 della LR 21/2011). È opportuno che il Comune regolamenti il procedimento che deve seguire la richiesta scritta e i relativi termini.
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