LEGGE REGIONALE N. 21/2011 - FAQ

 

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18 - (D) Il Piano casa si applica anche nel caso di Piani di Lottizzazione in corso di esecuzione?

(R)
La legge 21/2011 non trova applicazione per i piani di lottizzazione e per tutti i piani esecutivi in corso di esecuzione. La disciplina di cui si tratta riguarda esclusivamente gli edifici esistenti. La stessa legge è molto chiara in merito. L’art. 7 quinquies, comma 8 stabilisce che “gli immobili interessati dagli interventi contemplati dagli articoli 7 ter e 7 quater devono risultare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente accatastati”. Inoltre la legge 21/2011, con l’art. 4 comma 1 lettera a) modifica e precisa in merito anche l’art. 5 della LR 14/2009 specificando che gli immobili interessati dagli interventi prevista dagli articoli 3 e 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio.
17 - (D) Si desidera un chiarimento sulle densità per interventi di demolizione ex L 14/2009: il piano casa va in deroga?

(R)
L’art. 4, comma 3 della LR 14/2009 stabilisce che gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. Vanno quindi applicate le norme di tale strumento e del regolamento edilizio comunale. Lo stesso articolo prevede che in mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze massime e distanze minime previste dal DM 1444/1968.
16 - (D) Il trasferimento di cubatura è immediatamente applicabile?

(R)
Si, è immediatamente applicabile e non richiede variante. L’art. 7 quinquies, comma 4 della LR 21/2011 stabilisce che gli interventi sono realizzabili mediante DIA o, in alternativa, mediante permesso di costruire. Inoltre, l’art. 7 della LR 14/2009 così come modificato dalla LR 21/2011, art. 6, comma 1, lettera a) stabilisce che tutti gli interventi sono realizzabili solo se la DIA o l’istanza per il rilascio del permesso di costruire risultano presentate entro il 31/12/2012.
15 - (D) L’aumento di volumetria nel caso di un Piano di lottizzazione in corso impone una variante?

(R)
La LR 21/2011 non trova applicazione su interventi in corso, bensì su edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. La stessa legge è molto chiara in merito. L’art. 7 quinquies, comma 8 stabilisce che “gli immobili interessati dagli interventi contemplati dagli articoli 7 ter e 7 quater devono risultare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente accatastati”. Inoltre la legge 21/2011, con l’art. 4 comma 1 lettera a) modifica e precisa in merito anche l’art. 5 della LR 14/2009 specificando che gli immobili interessati dagli interventi prevista dagli articoli 3 e 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio.
14 - (D) Si richiedono chiarimenti in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani esecutivi degli strumenti urbanistici

(R)
La Valutazione Ambientale Strategica, a norma dell’art. 5, comma 8, Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con Legge 12 luglio 2011, n. 106 (GU n. 160 del 12-7-2011) non è richiesta per i Piani esecutivi di strumenti urbanistici generali redatti con tale procedura, “qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. “.
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