LEGGE REGIONALE N. 21/2011 - FAQ

 

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23 - (D) Considerando la definizione di edificio residenziale, si chiede quali sono gli usi connessi? Vi sono semplificazioni per cambi di destinazione d’uso?

(R)
In base al secondo comma dell’art. 3 del Dm 1444/1968 gli usi cui fa riferimento la norma sono le “destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).”
Per i cambi di destinazione d’uso non vi sono semplificazioni: la norma serve per riqualificare e non semplicemente per cambiare la destinazione d’uso in modo non accompagnato da interventi sull’edificio. Immobili produttivi, ad esempio, non possono essere trasformati in residenza senza una variante. L’art.4, comma 1, lettera c) della LR 21/2011 stabilisce che “gli incrementi volumetrici previsti dagli art. 3 e 4 (vale a dire riferiti ad edifici residenziali) non possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico generale vigente. Inoltre l’art 7 ter, comma 2 lettera g) della stessa legge precisa che la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell’edificio demolito. Quindi, trattandosi di edificio residenziale, anche la volumetria in più dovrà mantenere la stessa destinazione d’uso.
22 - (D) In zona B2 esiste un vecchio cinema dismesso. E’ possibile riedificare prevedendo una cubatura residenziale?

(R)
Non è possibile anche e soprattutto perché l’oggetto delle LLRR 14/2009 e 21/2011 sono esclusivamente gli edifici residenziali.
21 - (D) Monetizzazione degli standard: la procedura adottata dal Comune di Sannicandro con determina dirigenziale stabilisce di attenersi al costo dello standard medio: è corretto?

(R)
Come si è già detto, si suggerisce ai Comuni di inviare indicazioni in merito alle procedure adottate o che intendono adottare. La Regione valuterà l’opportunità di predisporre un atto d’indirizzo, eventualmente previa consultazione del’agenzia del territorio
20 - (D) Come operare nel caso di interventi di ampliamento nei centri urbani o in area parco o ancora in zone tutelate?

(R)
Ci si deve attenere a quanto stabilito dall’art. 6 della LR 14/2009 “Limiti di applicazione” che definisce tutti gli ambiti in cui gli interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione non sono consentiti. L’art. 6 è molto chiaro in merito ed è inderogabile.
19 - (D) Riguardo gli incentivi previsti dalla LR 13/2008 come si procede laddove i Comuni non hanno deliberato?

(R)
Si suggerisce di approvare quanto prima la delibera di graduazione degli incentivi. Si ricorda che l’art. 12, comma 2 della LR 13/2008 specifica che tali incentivi sono graduati dai Comuni in modo tale da favorire la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità ambientale, escludendo edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica. Si suggerisce altresì di consultare il disciplinare tecnico e le relative linee guida approvate dalla Giunta Regionale contenenti indicazioni sulla graduazione dei suddetti incentivi. La Regione ha comunque deliberato che in assenza di Delibera Comunale si può concedere un 10% max di incremento qualora si raggiunga il livello 3
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