LEGGE REGIONALE N. 21/2011 - FAQ

 

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28 - (D) Zona agricola tipizzata E1 nella Variante al programma di fabbricazione del comune di Francavilla Fontana: le norme tecniche di attuazione prevedono una edificabilità di 0,03 mc./mq.; non è previsto il lotto minimo. L’appezzamento su cui si vuole intervenire è di mq. 6.134; in questo appezzamento insiste un vecchio fabbricato rurale, ora all’urbano a destinazione residenziale, diruto di mq. 99,00 per un volume di mc. 396,00. Si vuole procedere:
1) Ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 14/09 e s.m.i. alla demolizione e ricostruzione del fabbricato allontanandolo dall’attuale ubicazione in quanto molto vicino alla strada ferrata Sud-Est. L’intervento avrà i volumi aumentati del 35% e sarà realizzato nell’ambito di una particella pertinenziale di circa mq. 1.000.
2) Sulla residua particella di circa mq. 5.134, si vuole realizzare una piccola abitazione della volumetria assentibile secondo l’I.F.F. della zona (mc./mq. 0,03).
I due interventi edilizi possono essere realizzati in aderenza su due particelle contigue di proprietà della stessa ditta formando di fatto un unico corpo di fabbrica destinato a residenze?

(R)
Come fu precisato nel corso dell’incontro tenuto il 18 novembre 2011 con i tecnici degli uffici comunali, sembra opportuno proporre quesiti di carattere generale, perché quelli specifici richiederebbero una dettagliata conoscenza del casa che viene sottoposto. I casi specifici vanno comunque sottoposti al comune competente che ovviamente può, se lo ritiene, chiedere il parere della Regione
27 - (D) Desidero chiarimenti sull'applicazione dell'art 4 della LR 21/2011 poiché avendo presentato, in qualità di tecnico, in data 18 luglio 2011 una istanza di ampliamento ai sensi dell'art 3 della legge 14/2009, la suddetta istanza è attualmente sottoposta a presunto diniego da parte del comune di Bari. L'immobile interessato dall'intervento di ampliamento Piano Casa riguarda una villa facente parte di un complesso residenziale, tipologia villette (S. Fara), già legittimamente edificato in zona destinata ad "aree a verde pubblico". E’ possibile che l'intervento di ampliamento regolarmente già avviato con richiesta di permesso di costruire sia ora non più ammissibile ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera e) della nuova legge n.21/2011"?

(R)
Si, è possibile, poiché il citato articolo della LR 21/2011 stabilisce che gli incrementi volumetrici non possano essere destinati ad usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico generale vigente.
Come fu precisato nel corso dell’incontro tenuto il 18 novembre 2011 con i tecnici degli uffici comunali, sembra opportuno proporre quesiti di carattere generale, perché quelli specifici richiederebbero una dettagliata conoscenza del casa che viene sottoposto. I casi specifici vanno comunque sottoposti al comune competente che ovviamente può, se lo ritiene, chiedere il parere della Regione
26 - (D) Un ampliamento fino a 350 mc prescinde la volumetria esistente o si rispetta il 20%?

(R)
Resta fermo, anche in questo caso, il rispetto del limite del 20%
25 - (D) Edifici rurali ad uso abitativo: si può applicare il Piano Casa per fabbricati che hanno perso l’uso agricolo o i cui proprietari non sono soggetti titolati (es. proprietari agricoli, agricoltori…)?

(R)
Le norme della legge 21 (che non è corretto, come si è detto, definire piano casa) trovano applicazione anche nel caso di fabbricato rurali ad uso agricolo a condizione che i soggetti richiedenti siano quelli indicati dallo strumento urbanistico vigente.
24 - (D) Per un intervento ex LR 21/2011 in Ambito Territoriale Esteso “C” è corretto dare il diniego?

(R)
La LR 21/2011 non vieta gli interventi in questione negli Ambiti territoriali “C”. Tuttavia, l’art. 7 quinquies, comma 3 attribuisce ai Comuni, in fase di redazione o aggiornamento del documento programmatico per la rigenerazione urbana, la facoltà di individuare ambiti del territorio comunale in cui la possibilità di realizzare interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione sia esclusa o subordinata a specifiche limitazioni. Questa facoltà era già contemplata nell’art. 6, comma 2 della LR 14/2009 secondo cui è sufficiente una deliberazione del Consiglio Comunale per escludere o subordinare a specifiche limitazioni parti del territorio comunale. Si ricorda che trova applicazione sempre la norma più restrittiva.
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