Titolo II Turismo - Capo VI - FAQ

 

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35 - (D) Una società operativa, operante nel settore alberghiero, deve avviare una nuova unità locale appena ristrutturata dalla proprietà. La società deve sottoscrivere il fitto della struttura e dopo fare opere murarie di rifinitura, adattare gli impianti e acquisire gli arredi. L'immobile possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa essendo una masseria di pregevole valore storico-artistico. La società potrebbe accedere al Titolo II Turismo come nuova attività?

(R)
Ai sensi dell¡¯art. 2 dell¡¯Avviso Titolo II Capo 6, le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese.
Come stabilito dall¡¯art. 3 comma 1 lett. d) ed e) ¨¨ ammissibile la realizzazione di strutture turistico ©\ alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico e il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell¡¯immobile in strutture turistico©\alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente).
Poich¨¦ la struttura oggetto del programma di investimento, seppur di pregio storico, risulta essere gi¨¤ stata ristrutturata ed avrebbe bisogno solo di opere murarie di finitura, l¡¯intero investimento risulterebbe inammissibile in quanto non rispetta le prescrizioni contenute all¡¯art. 3 comma 1 lettera d) ed e).
34 - (D) Buongiorno, si inoltra la presente con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 3 co. 8 dell'Avviso relative allo svolgimento dell'attività di Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto” (codice Ateco 77.21.02), secondo le quali "sono ammissibili le spese di acquisto delle imbarcazioni se “natanti da diporto”, e cioè se di lunghezza inferiore ai 10 metri e quindi non targati e non immatricolati. A tal proposito, si richiede se sia ammissibile l'investimento per l'acquisto di un natante laddove l'esperienza richiesta (in data antecedente alla presentazione della domanda) sia stata conseguita mediante un'imbarcazione da diporto superiore a 10 metri. grazie

(R)
In merito al suo quesito la risposta è positiva, pertanto, è sufficiente che l'attività sia stata già svolta prima della presentazione della domanda con una imbarcazione da diporto nell'ambito dell'attività di "Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto”
33 - (D) Una impresa intende ristrutturare un gruppo di trulli per farne una casa vacanza. Oltre alla ristrutturazione del trullo (fuori terra) l'impresa intende sfruttare un permesso di costruzione che permette di ampliare la struttura. Dal momento che le agevolazioni sono ammissibili solo sulla porzione di fabbricato che emerge fuori terra, si domanda se l''impresa proponente possa contemplare nel medesimo progetto anche l'ampliamento del trullo (su cui non verrebbero richieste le agevolazioni) oppure se il sol fatto di prevedere un ampliamento in fase di realizzazione della casa per vacanza determina la inammissibilità dell'intero investimento.

(R)
Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese. Si fa presente che la creazione di nuove strutture turistico-alberghiere può essere realizzata esclusivamente negli immobili con le caratteristiche citate dall’art. 3, comma 1, lett. d) ed e) dell’Avviso, il quale prevede altresì che deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente, pena la decadenza dell’intero investimento.
32 - (D) Si chiede chiarimento in merito a quanto segue:

Il bando prevede all'art. 2 una serie di attività ammissibili (sezioni H, I, N, R del codice Ateco 2007, limitatamente a determinati codici).

Il bando all'art. 3 prevede che gli investimenti ammissibili per le strutture turistico alberghiere, ivi compresi i servizi funzionali (sezione N e R come indicato al punto 7 art.3), siano:

a) ampliamento ammodernamento e risutrutturazione di strutture turistico alberghiere;

d) realizzazione di strutture turistico alberghiere attraverso il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di immobili che presentino interesse storico-artistico.



Si chiede se la realizzazione di nuove strutture di attività funzionali (sezione N e R) debba necessariamente essere localizzata in immobili che presentino interesse storico artistico come sembrerebbe evincersi, ovvero possa avvenire in un qualsasi sito localizzato in Puglia.

(R)
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, sono ammissibili gli interventi volti alla realizzazione di nuove unità produttive rientranti nelle attività ammissibili delle divisioni N ed R del codice Ateco, purchè il progetto sia presentato da soggetto proponenti che alla data di presentazione della domanda di agevolazione sia regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese.
Inoltre, come stabilito dal comma 7 dell’art. 3 dell’Avviso “tutte le attività economiche della sezione N e R indicate nell’art. 2 dell’Avviso rientrano nella tipologia di investimento indicata dalla lettera a) dell’art. 3 dell’Avviso, in quanto si tratta di strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività turistico – alberghiere. Tali investimenti possono essere realizzati anche se non connessi a strutture turistico ricettive”.
31 - (D) In merito al bando Titolo II Turismo Capo VI rientra l'attività di noleggio scooter e quindi l'acquisto dei mezzi targati? Saluti

(R)
L’art. 4 comma 1 dell’Avviso prevede espressamente che le spese ammissibili sono quelle previste dall’art. 36 del Regolamento con esclusione dei mezzi mobili targati.
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