PIA Piccole Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) L’azienda con il seguente codice ATECO 38.32.10: “Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici” (in particolare materiale di tipo RAEE) vorrebbe partecipare al PIA prevedendo l’ampliamento dell’attuale unità produttiva. Tale intervento prevede il rilascio preventivo al Permesso di Costruire di parere positivo di VIA (Valutazione Impatto ambientale) e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).


-Nella prima fase di presentazione del PIA è possibile produrre esclusivamente la relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) in relazione all'attività svolta e all'intervento oggetto di agevolazione? O è necessario produrre documenti quali il Permesso di Costruire e connessi pareri preventivi sopra citati?



-Qualora nella prima fase di presentazione del progetto tali documenti (Permesso di Costruire, VIA e AIA) non siano richiesti, per la seconda fase di presentazione del progetto definitivo del PIA è sufficiente dimostrare di aver avviato l’iter per il rilascio di tale documenti e permessi? Oppure è necessario ottenerli e produrli entro i 60gg disponibili per la seconda fase di presentazione del progetto definitivo del PIA?


(R)
In fase di istanza di accesso l’impresa dovrà fornire:
1. relazione di un tecnico in cui, in riferimento al programma di investimenti proposto, relazioni ampiamente circa la localizzazione dello stesso riportando in premessa i titoli autorizzativi in possesso, l’agibilità, dati catastali e destinazione urbanistica dell’immobile/suolo, per poi concludere con informazioni in merito alle autorizzazioni e agli iter amministrativi da avviare ed utili per poter dichiarare il rispetto dei vigenti vincoli edilizi e di corretta destinazione d’uso oltre che per poter definire l’investimento cantierabile;
2. Sezioni 5 e 5A dell’istanza di accesso in cui il tecnico abilitato dovrà rispondere dettagliatamente alle informazioni richieste dagli standard al fine di poter conoscere tutti gli iter amministrativi e tecnici da attivare in materia ambientale al fine di rendere cantierabile l’iniziativa proposta;
3. Le autorizzazioni amministrative (Permesso di Costruire, VIA, etc..) devono essere presentate nel termine di 150 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità regionale alla fase di presentazione del progetto definitivo. Pertanto l’istanza di accesso non richiede la presenza di tali autorizzazioni.
  - (D) Buongiorno nel Piano degli Investimenti è ammissibile presentare un progetto integrato che prevede due sedi differenti sempre ubicate nel territorio della Regione Puglia:
-ampliamento dell’unità produttiva esistente, attraverso l’acquisizione di suolo pubblico adiacente all’attuale sede produttiva (Guagnano, Lecce)
-affitto di un ufficio nel campus universitario (Campus Ecotekne, Università del Salento)

(R)
si
  - (D) Salve, un'impresa il cui progetto è già stato approvato e successivamente stipulato il Disciplinare con investimenti in ATTIVI MATERIALI e investimenti in INNOVAZIONE TECNOLOGICA. Per quest'ultima categoria di spesa, in sede di progettazione definitiva, aveva incaricato un CONSULENTE X il quale nel corso della realizzazione degli investimenti è venuto meno. Poichè l'impresa ha l'obbligo di realizzare questo tipo di consulenza pena la decadenza dell'intero progetto, può l'impresa sostituire il consulente X con un nuovo Y per le stesse attività approvate senza la necessità di richiedere autorizzazione regionale?

(R)
In relazione agli investimenti in R&S ed Innovazione, atteso che i servizi di consulenza sono valutati sulla base del profilo esperenziale e le competenze del consulente incaricato e sulla base delle attività dallo stesso proposto, l’eventuale cambio di consulente necessita di una valutazione preventiva. Tuttavia se l’impresa decidesse di variare il consulente comunicandolo direttamente in sede di rendicontazione, incorrerebbe nel rischio che dalla valutazione dei risultati emerga un mancato rispetto degli obiettivi e del relativo punteggio che ne ha determinato l’ammissione in sede di valutazione del progetto definitivo.
  - (D) La nostra idea progettuale intende realizzare un impianto per lo stoccaggio e riciclo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con codici ATECO 38.21.09 (non pericolosi) e 38.22.00 (pericolosi).
Nello specifico trattasi della realizzazione di una piattaforma di ricezione e stoccaggio rifiuti, di un'impianto INNOVATIVO di trattamento rifiuti liquidi (acque di sentina di navi e imbarcazioni in genere) con recupero di idrocarburi per vendita come materia prima secondaria e depurazione delle acque reflue per riutilizzo, e di un'impianto per il riciclo di terre , rocce e materiale di demolizione per rivendita inerti.

Dalla lettura della Tabella dei codici ATECO ammissibili si evince una "limitazione" nell'ambito del codice ATECO 38.22.00 che escluderebbe, di fatto, un'iniziativa imprenditoriale innovativa ed eco sostenibile in una Regione che ha già pagato a duro prezzo in materia di ambiente e salute dei cittadini.
Si chiede pertanto di sottoporre alle competenti autorità regionali una revisione delle "limitazioni" ovvero un ampliamento delle attività agevolabili aventi codice ATECO 38.22.00. Cordialmente.

(R)
Tale richiesta dovrà essere sottoposta all’attenzione della Autorità competente che nel caso specifico è rappresentata dall’Assessorato allo Sviluppo Economico – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro. Questa sezione fornisce solo chiarimenti in merito alle disposizioni attualmente vigenti.
  - (D) Buongiorno ai fini della composizione della proposta progettuale l'azienda avrebbe la necessità di acquistare un sistema hardware complesso per la gestione del prodotto/processo oggetto della proposta. Ci chiedevamo se risulta ugualmente finanziabile un contratto con una società che offre servizi di Cloud Computing. Se si, sotto quale voce del Business Plan si può inserire?

(R)
Premesso che non sono ammissibili spese di funzionamento in generale e spese non capitalizzate, si evidenzia che un contratto che offra servizi di Cloud Computing è ammissibile qualora, come stabilito dal comma 2 dell’art. 78, non rivesta carattere continuativo o periodico e non sia assicurabile dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario.
Tale contratto può rientrare tra quei servizi di consulenza disciplinati all’art. 76 del regolamento regionale di esenzione n. 17/2014. Inoltre, si rammenta quanto previsto dal comma 1 dell’art. 78, di seguito riportato: Per i servizi di cui all’articolo 76, comma 1,lettere a), b) e c) sono considerate ammissibili a contributo le spese per l’acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato. Mentre l’hardware rientra nelle voci di costo degli Attivi Materiali.
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