PIA Medie Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) Oggetto: verifica dimensione di Impresa
Gentilissimi, sottoponiamo alla Vostra attenzione il sottostante quesito:
Ci sono tre imprese (A, B e C) che, in funzione dei loro rispettivi dati contabili, rientrano nelle seguenti categorie di dimensione di impresa: A è piccola, B è media e C è grande impresa. Se l’azienda A detiene il 100% delle quote delle altre due imprese (B e C), allora B può partecipare al bando di PIA Medie Imprese, o in questo caso viene considerata come grande impresa?

(R)
L’impresa A detenendo il 100% della grande impresa C è di fatto anch’essa una grande impresa e, pertanto, rende grande impresa anche l’impresa B essendo quest’ultima detenuta al 100% dall’impresa A.
  - (D) Buongiorno con la presente siamo a formulare i seguenti quesiti:
nelle spese generali possono essere rendicontati i costi relativi a Sindaci, studi commercialisti, revisori contabili che non sono dipendenti della società?
Inoltre in una faq presente sul sito è riportato in merito a costi da rendicontare per il personale interinale: “Gli interinali se risultano in forza mediante forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza devono essere classificati nell’ambito delle spese di personale”

Si chiede in modo più dettagliato cosa si intenda “ se risultano in forza mediante forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza”

Nel nostro caso di specie, nella nostra azienda sono presenti personale con contratto di somministrazione a tempo indeterminato con un’agenzia per il lavoro che svolge mansioni di segreteria e amministrazione.
Si chiede se tali costi sono imputabili nella voce di costo personale o spese generali. Nel caso in cui sono collocabili nel costo del personale, si chiede di indicare le modalità di calcolo del relativo costo.

(R)
Nelle spese generali possono essere rendicontati i costi relativi a Sindaci, studi commercialisti, revisori contabili che non sono dipendenti della società, secondo l'indice di incidenza (cfr. modulistica di rendicontazione disponibile su sistema puglia)
Gli interinali non sono rendicontabili nel personale dipendente; si possono rendicontare le risorse con contratto di collaborazione (specifico per la ricerca) nell'ambito del personale non dipendente.
  - (D) premesso che:
1. il progetto sarà presentato da due imprese in forma congiunta;
2. La proponente prevede tra gli investimenti in attivi materiali l'ampliamento della sede, grazie all'acquisto di una nuova unità locale ed alla sua completa ristrutturazione;

3. l'art. 2 comma 5 prevede che l'ammontare degli investimenti in attivi materiali non possa essere inferiore al 20% degli investimenti complessivi ammissibili per impresa,

SI CHIEDE

è possibile, solo per l'impresa aderente, garantire il 20% degli investimenti complessivi ammissibili, sostenendo le sole spese di cui all’articolo 7 comma 1 lettera d) ossia l’acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

(R)
sì, documentandole adeguatamente.
  - (D) in merito al Bando PIA Medie imprese, gradirei ottenere delucidazioni su quanto segue.
Una piccola impresa partecipa, come impresa aggregata, ad un PIA presentato da una media impresa.
Dopo aver presentato l’istanza di accesso, a seguito di acquisizione, detta piccola impresa assume una dimensione di rango maggiore.
Quali conseguenze comporta questo incremento dimensionale, nel caso in cui avvenga prima o nel caso in cui intervenga dopo la sottoscrizione del Disciplinare?
Cosa succederebbe se, a seguito dell’acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di media impresa?
Cosa succederebbe se, a seguito dell’acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di grande impresa?

(R)
Quali conseguenze comporta questo incremento dimensionale, nel caso in cui avvenga prima o nel caso in cui intervenga dopo la sottoscrizione del Disciplinare?
In entrambi i casi l’impresa è tenuta a comunicare detta variazione. A tal proposito si fa presente che la variazione della dimensione non è motivo di revoca qualora detta variazione avvenga per crescita aziendale. Qualora detta variazione avvenga per effetto di operazioni straordinarie si renderà necessario effettuare apposite verifiche al fine di accertare se ricorrano i motivi per l’eventuale rideterminazione del contributo in relazione alla nuova dimensione assunta.
Cosa succederebbe se, a seguito dell’acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di media impresa?
Si potrebbe procedere alla rideterminazione del contributo applicando le percentuali di una media impresa.
Cosa succederebbe se, a seguito dell’acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di grande impresa?
Incorrerebbe in ipotesi di revoca qualora si manifestasse successivamente alla firma del disciplinare in quanto nell’ambito del PIA Medie Imprese non è possibile finanziare grandi imprese.
Se si verificasse nel corso dell’istruttoria, l’impresa dovrebbe rinunciare o, in alternativa, riceverebbe un diniego atteso che, come già esposto precedentemente, non è possibile finanziare grandi imprese nell’ambito dell’Avviso PIA Medie Imprese.
Si chiarisce, in ogni caso, che le operazioni straordinarie, come previsto dalla normativa di riferimento, sono soggette a specifica istruttoria sulla base della documentazione esaminata.
  - (D) in merito al Bando PIA Medie imprese, gradirei ottenere delucidazioni su quanto segue.
Una piccola impresa partecipa, come impresa aggregata, ad un PIA presentato da una media impresa.
Dopo aver presentato l’istanza di accesso, a seguito di acquisizione, detta piccola impresa assume una dimensione di rango maggiore.

Quali conseguenze comporta questo incremento dimensionale, nel caso in cui avvenga prima o nel caso in cui intervenga dopo la sottoscrizione del Disciplinare?

Cosa succederebbe se, a seguito dell’acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di media impresa?

Cosa succederebbe se, a seguito dell’acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di grande impresa?

(R)
Quali conseguenze comporta questo incremento dimensionale, nel caso in cui avvenga prima o nel caso in cui intervenga dopo la sottoscrizione del Disciplinare?
In entrambi i casi l’impresa è tenuta a comunicare detta variazione. A tal proposito si fa presente che la variazione della dimensione non è motivo di revoca qualora detta variazione avvenga per crescita aziendale. Qualora detta variazione avvenga per effetto di operazioni straordinarie si renderà necessario effettuare apposite verifiche al fine di accertare se ricorrano i motivi per l’eventuale rideterminazione del contributo in relazione alla nuova dimensione assunta.
Cosa succederebbe se, a seguito dell’acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di media impresa?
Si potrebbe procedere alla rideterminazione del contributo applicando le percentuali di una media impresa.
Cosa succederebbe se, a seguito dell’acquisizione, la piccola impresa raggiungesse la dimensione di grande impresa?
Incorrerebbe in ipotesi di revoca qualora si manifestasse successivamente alla firma del disciplinare in quanto nell’ambito del PIA Medie Imprese non è possibile finanziare grandi imprese.
Se si verificasse nel corso dell’istruttoria, l’impresa dovrebbe rinunciare o, in alternativa, riceverebbe un diniego atteso che, come già esposto precedentemente, non è possibile finanziare grandi imprese nell’ambito dell’Avviso PIA Medie Imprese.
Si chiarisce, in ogni caso, che le operazioni straordinarie, come previsto dalla normativa di riferimento, sono soggette a specifica istruttoria sulla base della documentazione esaminata.
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