PIA Medie Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) l’impresa Alfa, entro la fine dell’anno 2018, intende presentare una proposta a valere sul Bando PIA Medie Imprese; a questa proposta intende partecipare anche l’impresa Beta.
Mentre l’impresa Alfa ha inequivocabilmente la dimensione di media impresa, l’impresa Beta, fino all’esercizio 2016, è stata media impresa ma, a partire dall’esercizio 2017, i parametri la configurano come impresa in transizione verso la piccola dimensione.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dell’allegato 1 al Regolamento Europeo n.651/2014, infatti, perché si possa realizzare il passaggio tra le categorie dimensionali, i previsti parametri devono essere mantenuti per almeno 2 esercizi.

Però, nel presentare la propria proposta progettuale, le indicazioni che l’impresa aspirante beneficiaria è chiamata a fornire per documentare la propria dimensione, sono ispirate al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, che richiede di elaborare il dato esclusivamente sulla base dei dati rivenienti dall’ultimo bilancio approvato.

Attesi il conflitto normativo e quello implicato dalle procedure utili alla produzione delle candidature, con la presente si chiede quale indicazione debba concretamente fornire l’impresa Beta per consentire all’Organismo Intermedio di classificarne correttamente il dimensionamento ai fini del Bando in oggetto.
Al fine di esplicitare la situazione in cui si trova attualmente l’impresa B, da previsioni prudenziali è utile dire che dovrebbe confermare, per l’esercizio 2018, i parametri della piccola impresa.

(R)
Qualora l’impresa abbia certezza di poter confermare i parametri di piccola impresa anche per l’esercizio 2018, potrà qualificarsi come impresa di piccola dimensione. In caso contrario dovrà qualificarsi quale impresa di media dimensione.
  - (D) la società X e la società consortile Y (in cui la società X detiene la maggioranza delle quote consortili), vorrebbero partecipare congiuntamente al bando PIA medie imprese.
La società X (soggetto proponente) sosterrebbe il 60% dei costi ammissibili, la Società consortile Y (soggetto aderente) il 40% residuo.
Posto il rispetto di tutti i requisiti di partecipazione al Bando, per entrambe le società: 2 bilanci approvati, rispetto del criterio di selezione 3 e 4, etc;

Posta, inoltre, la capacità delle società suddette di far fronte alle attività di Ricerca e sviluppo, ciascuna con propri dipendenti;

si chiede se è possibile la presentazione di un progetto congiunto tra le suddette

compagini societarie.

Grazie

Cordiali saluti

(R)
Si. La società proponente sarebbe la società X mentre l'aderente sarebbe la società Y. Chiaramente, come per la società proponente, anche la società aderente dovrà realizzare direttamente il proprio programma di investimento per poi operare a regime. In nessun modo potrà quest'ultima far realizzare parte del proprio programma di investimenti alle imprese aderenti al consorzio.
  - (D) in merito al bando in oggetto chiedo:
se un'azienda ha in essere contratti di solidarietà all'interno, può avere accesso alle agevolazioni previste da Bando?
In caso di risposta affermativa, l'azienda è comunque obbligata a prevedere un incremento occupazionale?

(R)
L'azienda ha comunque la possibilità di presentare istanza di accesso purché rappresenti tale criticità nella documentazione obbligatoria di progetto in cui si richiedono dette informazioni.
Resta fermo l'obbligo per l'impresa di prevedere un incremento occupazionale atteso che uno dei criteri di selezione previsti dall'Avviso è proprio il Criterio di selezione 8 denominato "Analisi delle ricadute occupazionali".
  - (D) vorremmo sapere se per il programma PIA medie imprese è ammesso il codice ATECO 10.89.09

(R)
Al momento non risulta presente tra quelli ammissibili.
  - (D) In merito ad un soggetto proponente che attualmente ha ottenuto l'approvazione del progetto di massima ed ha in corso l'istruttoria del progetto definitivo, lo stesso può inviare una nuova istanza relativa una nuova linea produttiva completa costituita dalla linea di produzone e dai relativi impianti di confezionamento?

In particolare i due investimenti avverranno presso la stessa nuova unità locale attualmente in fase di adeguamento e ristrutturazione: il primo progetto (in istruttoria) riguarda appunto la ristrutturazione dell'immobile e l'implementzione di n. tre linee produttive, si prevede la conclusione nel 2018; il secondo progetto riguarderà l'istallazione di una ulteriore linea produttiva completa ed autonoma dal punto di vista della funzionalità dei macchinari che la compongono (linea+confezionamento), si prevede la conclusione nel 2019. Quest'ultimo investimento è stato deciso nel mese in corso, in cosiderazione di una nuova referenza di prodotto richiesta dal mercato negli ultimi mesi.

Chiarmente il nuovo investimento sarà accompagnato da un nuovo progetto di R&S, che interesserà tutta la produzione aziendale.

E' possibile inviare la nuova istanza considerato che il primo progetto è già stato ammesso alla fase definitiva? E considerato, inoltre, che il nuovo capannone avrebbe la capacità e gli spazi per accogliere la nuova linea?

Grazie per l'attenzione.


(R)
Si è possibile, fermo restando la verifica dei massimali di agevolazione e della cantierabilità della seconda iniziativa atteso che nella prima, da quanto descritto, sono previste opere murarie.
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