PIA Piccole Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) la presente per richiederVi delucidazioni in merito alla possibilità di ammettere, per quel che concerne le spese di Personale impiegato nell'attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale PIA P/Imprese, anche quelle afferenti il personale in distacco presso un Ente di ricerca (quale, per esempio, l' Università).


(R)
A tal riguardo si invita a far riferimento a quanto previsto alla lettera a) dell’art. 74 del Regolamento regionale n. 17/2014 e smi che cita: spese di personale a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione.
Pertanto il distacco di personale dell’impresa beneficiaria presso enti di ricerca potrà essere riconosciuto qualora detto distacco avvenga presso sedi localizzate in Puglia. Resta fermo che detto distacco sarà ritenuto ammissibile solo qualora sia dimostrato il coinvolgimento dell’ente nel progetto di R&S ed il periodo di distacco sia coerente con il periodo di svolgimento delle attività di R&S di cui al programma di investimenti ammesso.
  - (D) Si chiede se è ammissibile, in un programma di investimenti organico, autonomo e funzionale, il costo per l'acquisto di un immobile che oltre 10 anni fa ha usufruito di altre agevolazioni.

(R)
L’immobile, in passato, non può essere stato oggetto di atto formale di concessione di altre agevolazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.
  - (D) In merito al PIA Piccole imprese:

si chiede se le spese di Ricerca e Sviluppo sono cumulabili con il Credito D'imposta R&S (circolare 13/E del 27 aprile 2017, Agenzia delle Entrate, facendo seguito alla circolare 5/E del 16 marzo 2016) fino ad un tetto massimo del 100% ?

(R)
Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Come chiarito dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n.5/E/2016, al punto 6. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI, costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, essa può essere cumulata con altri Aiuti di Stato. La stessa circolare ha chiarito che, nell’ipotesi in cui in relazione agli investimenti ammissibili al credito d’imposta, siano concessi anche contributi pubblici o agevolazioni, la disciplina normativa del bonus non si esprime in termini negatori del cumulo e pertanto, in assenza di una posizione del legislatore sul tema, la cumulabilità sarà sempre esperibile, tranne che nei casi in cui le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente. Pertanto, per il calcolo dell’agevolazione spettante ai fini del credito d’imposta, i costi sostenuti per effettuare gli investimenti sono assunti al lordo degli altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. L’unico limite è dato dal fatto che il beneficio risultante dal cumulo non sia superiore ai costi sostenuti.

Con risoluzione n. 12/E/2017 del 25/01/2017, in cui l’agenzia delle Entrate ha analizzato le specifiche ipotesi di cumulo del bonus ricerca, è stato precisato che dovrà essere l’impresa beneficiaria a verificare che la sommatoria dei due incentivi non ecceda mai il valore delle spese ammesse alle agevolazioni. Tale ultima verifica, però, andrà condotta esclusivamente per i costi «diretti», ossia quelli direttamente attribuibili all’attività di ricerca, in quanto gli unici rilevanti ai fini del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 3 del Dl 145/2013 e non a quelli «indiretti», ovvero quelli che non possono essere attribuiti direttamente all’attività di ricerca.

Pertanto, l’impresa che per gli stessi costi diretti ammissibili si trovasse nella condizione di poter fruire tanto del credito d’imposta per la ricerca che di altri contributi pubblici, dovrebbe, per individuare la base di calcolo del bonus ricerca, assumere i costi ammissibili al lordo dei residui contributi agli stessi correlati. Solo dopo aver calcolato il credito d’imposta teoricamente spettante, l’impresa dovrà verificare che l’ammontare derivante dalla somma dell’importo della sovvenzione pubblica riferibile ai costi ammissibili e del beneficio teoricamente spettante non superi l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale intende beneficiare dell’agevolazione. In definitiva, se la somma dei contributi pubblici per i soli costi «diretti» e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa agevolata sostenuta nel periodo di imposta, il bonus ricerca sarà utilizzabile per l’intero importo calcolato.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito del MISE (http://www.sviluppoeconomico.gov.it).
  - (D) Gent.mi,

vi pongo un quesito in merito alla possibilità di cumulo tra il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno disciplinata dalla legge di stabilità 2016 e il bando PIA Piccole Imprese , vista la modifica della disciplina del D.L. N.243/2016 che prevede il cumulo del credito d'imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, ovvero gli investimenti materiali in beni strumentali.



Grazie.

(R)
Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno

La pubblicazione in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017, della legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, ha reso operative le modifiche apportate in materia di credito d’imposta nel Mezzogiorno, introdotto con la legge di Stabilità 2016.
Il decreto Sud modifica in parte la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di Stabilità 2016; di seguito sono evidenziati i punti salienti della norma.
1. (Art. 7 – Quater Comma 3) È soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.
2. (Art. 7 – Quater Comma 2) L’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili.
3. (Art. 7 – Quater Comma 2) È introdotto l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta sottostante l’acquisto di beni. Si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Si ricorda che le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. La norma previgente prevedeva, invece, una misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese.
Ricordiamo che:
• il comma 99 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che mediante lo strumento del Credito di Imposta possano essere agevolati gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
• I massimali di aiuto previsti dal Regolamento regionale 17/2014 per gli investimenti in attrezzature macchinari ed impianti sono:
 25% per le grandi imprese;
 35% per le medie imprese;
 45% per le piccole imprese.
Pertanto, i massimali di aiuto stabiliti per il credito di imposta sono pari a quelli previsti per le medesime voci di investimento dal suddetto regolamento regionale.
Di conseguenza il cumulo non è possibile, in quanto la scelta di uno dei due strumenti determina in automatico il raggiungimento del limite massimo di intensità delle agevolazioni concedibili, escludendo ogni possibilità di utilizzo dell’altra tipologia di agevolazione, secondo quanto previsto dall’Art. 7 – Quater Comma 3 della legge 27 febbraio 2017, n. 18 nonché da quanto disposto al punto 25) delle premesse del Regolamento (UE) 651/2014.
  - (D) CUMULABILITA' DEL CONTRIBUTO PIA SULLE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO CON CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO (D.L.23/12/2013 N.145 E S.M.I.)
Si chiede se siano cumulabili le agevolazioni PIA sulle spese per l' attività di ricerca e sviluppo e di sviluppo sperimentale con le agevolazioni del credito di imposta in ricerca e sviluppo di cui al D.L.23/12/2013 N.145 E S.M.I.
Sostanzialmente se posso avere due agevolazioni sullo stesso titolo di spesa la prima con il PIA e la seconda con il credito di imposta in R&S.

(R)
Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo
Come chiarito dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n.5/E/2016, al punto 6. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI, costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, essa può essere cumulata con altri Aiuti di Stato. La stessa circolare ha chiarito che, nell’ipotesi in cui in relazione agli investimenti ammissibili al credito d’imposta, siano concessi anche contributi pubblici o agevolazioni, la disciplina normativa del bonus non si esprime in termini negatori del cumulo e pertanto, in assenza di una posizione del legislatore sul tema, la cumulabilità sarà sempre esperibile, tranne che nei casi in cui le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente. Pertanto, per il calcolo dell’agevolazione spettante ai fini del credito d’imposta, i costi sostenuti per effettuare gli investimenti sono assunti al lordo degli altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. L’unico limite è dato dal fatto che il beneficio risultante dal cumulo non sia superiore ai costi sostenuti.

Con risoluzione n. 12/E/2017 del 25/01/2017, in cui l’agenzia delle Entrate ha analizzato le specifiche ipotesi di cumulo del bonus ricerca, è stato precisato che dovrà essere l’impresa beneficiaria a verificare che la sommatoria dei due incentivi non ecceda mai il valore delle spese ammesse alle agevolazioni. Tale ultima verifica, però, andrà condotta esclusivamente per i costi «diretti», ossia quelli direttamente attribuibili all’attività di ricerca, in quanto gli unici rilevanti ai fini del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 3 del Dl 145/2013 e non a quelli «indiretti», ovvero quelli che non possono essere attribuiti direttamente all’attività di ricerca.

Pertanto, l’impresa che per gli stessi costi diretti ammissibili si trovasse nella condizione di poter fruire tanto del credito d’imposta per la ricerca che di altri contributi pubblici, dovrebbe, per individuare la base di calcolo del bonus ricerca, assumere i costi ammissibili al lordo dei residui contributi agli stessi correlati. Solo dopo aver calcolato il credito d’imposta teoricamente spettante, l’impresa dovrà verificare che l’ammontare derivante dalla somma dell’importo della sovvenzione pubblica riferibile ai costi ammissibili e del beneficio teoricamente spettante non superi l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale intende beneficiare dell’agevolazione. In definitiva, se la somma dei contributi pubblici per i soli costi «diretti» e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa agevolata sostenuta nel periodo di imposta, il bonus ricerca sarà utilizzabile per l’intero importo calcolato.

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