PIA Medie Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) QUESITO: AMMISSIBILITA' SPESE DI ACQUISTO DEL SUOLO
Premessa: Un'azienda ha ricevuto la delibera del CdA del Consorzio ASI relativa all’assegnazione di un suolo per ampliamento dello stabilimento. Nella delibera si condiziona l'efficacia del provvedimento alla corresponsione da parte dell'azienda di un acconto.
L’aspetto che vorrei venisse chiarito è quello legato all’ammissibilità della suddetta spesa per il cui pagamento dell'acconto non è stata ancora emessa fattura. Naturalmente trattasi di un progetto per il quale non è stata ancora inviata l’istanza di accesso.
Tale perplessità deriva dal fatto che, dalla lettura del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 si evince come per data di avvio dell’investimento sia da intendersi “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito".
Considerato che l’acquisto del terreno rientra tra quelle spese non annoverabili come avvio dei lavori, ciò vuol dire che il suolo acquistato prima della comunicazione di ammissione è da considerarsi agevolabile? Oppure, non si considera agevolabile, proprio in ragione del fatto che sia stato acquistato prima della comunicazione di ammissibilità ma, ciononostante, tale acquisto non pregiudica la finanziabilità dell’intero programma di investimenti?
Nella fattispecie in questione, tale acconto, ancorché non fatturato, compromette l’ammissibilità dalla spesa o è da ritenersi comunque ammissibile?

(R)
Il suolo acquistato prima della ricezione della comunicazione di ammissione alla presentazione del progetto definitivo non costituisce avvio nel senso che non pregiudica l’ammissibilità delle spese previste nel programma di investimenti proposto. Tuttavia si segnala che, nel caso prospettato, qualora si dimostri che la somma viene versata a titolo di caparra e tale somma viene restituita in sede di stipula dell’atto notarile di trasferimento del suolo mediante pagamento in tale sede dell’intero prezzo del suolo, quest’ultimo può considerarsi spesa ammissibile ed agevolabile.
Infatti, si precisa che la spesa è ammissibile solo nel caso in cui l’acconto sia versato a titolo di caparra confirmatoria, che deve risultare chiaramente dall’atto di acquisto e, pertanto, deve essere restituita e ripagata a seguito dell’avvenuta ricezione della comunicazione di ammissione dell’istanza di accesso, secondo quanto stabilito dall’art. 1385 del codice civile.
  - (D) Buongiorno,
date le novità introdotte dal D.lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE e al conseguente aggiornamento del principio contabile OIC24 riguardante le immobilizzazioni immateriali; si chiede se sia possibile;
dato il conseguente obbligo di trattare le spese di ricerca come costi di competenza del periodo in cui vengono sostenute;
dato che la società ha presentato nel proprio progetto definito spese di ricerca applicata;
dato l'art.73 del regolamento regionale 30 settembre 2014 che prevede l'erogazione di contributi in conto impianti per le spese di ricerca e sviluppo;
si chiede se sia previsto un aggiornamento del regolamento regionale in modo da conciliare il regolamento del bando con i nuovi principi contabili, consentendoci di fatto di spesare le attività di ricerca nell'esercizio di competenza e ricevere agevolazioni in conto esercizio per le spese di ricerca

(R)
L’impresa dovrà operare nel rispetto delle norme civilistiche in materia contabile. Pertanto, nel caso in questione pur in presenza di norme che, ai fini del riconoscimento delle spese in Ricerca Industriale, richiedono che le stesse vengano trattate quali costi pluriennali, l’impresa dovrà iscrivere tali spese nel conto economico tra i costi di competenza del periodo in cui vengono sostenute. Mentre continua ad operare la necessità della capitalizzazione in merito alle spese afferenti lo Sviluppo sperimentale.
  - (D) consultando l'Allegato C allo schema di Domanda di Accesso per una proposta di progetto sul presente Bando, tra le sezioni affernti alla "Schermata 8" (pag. 19275 del BURP n.68/2105) è presente un riquadro dove vengono chiesti elementi di dettaglio sulle "pratiche tecnico - amministrative".
In particolare la tabella in questione richiede che vengano inserite le seguenti informazioni: Fasi, Tipologia procedura, Soggetto preposto, Stato procedura, Eventauli criticità, Tempistica (data avvio - data termine).
E' possibile avere dei ragguagli sulle informazioni richieste in questa tabella?

(R)
Nella tabella si richiede di fornire informazioni in merito alle procedure tecnico amministrative da attivare in relazione al programma di investimenti proposto. A titolo esemplificativo nel caso di un programma di investimenti che prevede opere murarie per le quali è necessario un permesso di costruire dovrà evidenziare che la tipologia della procedura (Permesso di Costruire), il soggetto preposto (Comune), lo stato della procedura (da avviare/avviata), eventuali criticità e la tempistica per l’ottenimento.
  - (D) in relazione alla legge di stabilità 2015, che ha introdotto il concetto di superammortamento per l'acquisizione di beni strumentali, desideriamo sapere se per beni strumentali, inseriti in un programma Pia Media Impresa e su cui vengono determinati le agevolazioni previste, sia pacifica la coesistenza con le quote di superammortamento, trattandosi in definitiva di maggiorazioni delle quote.
Stesso discorso dicasi per l'iperammortamento così come è definito nell'ambito de provvedimento "Industria 4.0".

(R)
In relazione al superammortamento introdotto dalla L. 28/12/2015 n. 208 (art. 1 comma 91) ed all’iperammortamento non sussistono criticità in merito alla cumulabilità, in quanto trattasi di agevolazione di carattere generale e, pertanto, non sono aiuti di stato e quindi non rilevano ai fini del cumulo.
Tuttavia le segnalo che cliccando sul seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento può visionare l’elenco di tutti i benefici cumulabili con il superammortamento e l’iperammortamento.
  - (D) un'impresa A - soggetto proponente - risulta inattiva in camera di commercio, così come evidente da visura camerale. A è controllata da una impresa di medie dimensioni B che è attiva ed operativa da diversi anni. di conseguenza, anche A è di medie dimensioni. L'azienda A, però, ancorché inattiva in camera di commercio, ha approvato diversi bilanci che, naturalmente, sono generati dalla registrazione di operazioni non direttamente ascrivibili all'oggetto sociale dell'azienda (e quindi ad elementi che dimostrino la sua effettiva non operatività produttiva - studi di fattibilità, canoni di locazione). tali bilanci, quindi, evidenziano risultati economici e patrimoniali del tutto marginali. a tal proposito, quindi, la sua inattività riscontrabile in visura autorizza l'impresa a caricare nel business plan i dati di bilancio della controllante per la valutazione economico finanziaria del progetto (come riportato nell'allegato B - Procedure e criteri per la valutazione delle istanze di accesso) oppure, per il solo fatto che l'azienda A disponga di bilanci approvati, ancorché non legati ad aspetti meramente operativi dell'azienda, tali valutazioni dovranno essere effettuate sulla base dei propri dati di bilancio? In questa seconda ipotesi, naturalmente, le classi di merito sarebbero tutte negative, mentre nell'altra ipotesi gli indici di merito sarebbero positivi.

(R)
L’impresa new.co, così come rappresentata, potrà caricare i dati dell’impresa controllante purché in sede di valutazione sia dimostrata l’inattività alla CCIAA e sia dimostrato che i bilanci approvati e depositati dalla new.co facciano riferimento esclusivo ad iniziative preliminari di organizzazione che nulla abbiano a che fare con l’attività tipica. Infatti, per inattiva si intende la fase antecedente l’avvio dell’attività tipica; in tale fase l’operatività aziendale dev’essere limitata alle iniziative preliminari di organizzazione.
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