PIA Turismo 2015 - FAQ

 

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  - (D) la richiesta di contributo per il PIA Turismo è solo telematica o devo compilare anche un cartaceo

(R)
Ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico, le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica, attraverso la procedura online "PIA TURISMO" messa a disposizione all'indirizzo www.sistema.puglia.it.
  - (D) Con riferimento alle iniziative ammissibili di cui all'art. 4 dell'Avviso Pubblico, si richiede di conoscere in dettaglio quali tipologie di siti rientrano tra le "aree urbane degradate e/o inquinate" e se in tale fattispecie rientrano anche le cave dismesse e le aree comprese nell’elenco dei siti inquinati di cui al par. 5.2 del Piano Regionale delle Bonifiche.

(R)
La definizione della tipologia d’investimento “aree urbane degradate e/o inquinate” è riportata al comma 9 del medesimo articolo 4 dell’Avviso Pubblico, che di seguito si riporta: “Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.e i.
Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest’ultima connessi”.
Si precisa che gli edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia si intendono quelli nei quali non viene svolta alcuna attività, neanche di tipo abitativo.
Le cave dismesse e le aree comprese nell’elenco dei siti inquinati di cui al par. 5.2 del Piano Regionale delle Bonifiche non rientrano in tale tipologia
2 - (D) Nel caso di presentazione di un programma integrato da parte di 2 piccole imprese, operative da più di tre anni, il requisito di fatturato di un milione di euro devono averlo entrambi o è sufficiente che lo abbia solo la capo fila?

(R)
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) dell’Avviso Pubblico, in caso di piccola impresa, l’istanza di accesso può essere presentata esclusivamente dalla singola piccola impresa in possesso dei requisiti richiesti. All’istanza di accesso avanzata dalla singola impresa, non possono aderire altre imprese.

L’istanza di accesso di un’impresa proponente con imprese aderenti può essere effettuata esclusivamente nel caso in cui l’impresa proponente è di grande o media dimensione, ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 dell’Avviso Pubblico.
1 - (D) In riferimento all'art. 6, comma 8, dell'Avviso del PIA Turismo, cosa si intende per "contratti chiavi in mano"?

(R)
Non sono ammissibili le forniture acquisite con la modalità del cosiddetto “contratto chiavi in mano”, fermo restando che, allo stesso modo, non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Pertanto, ai fini del riconoscimento di tali tipologie di contratti si riportano di seguito gli aspetti caratterizzanti che devono coesistere:

 l’impresa beneficiaria non realizza direttamente, in tutto o in parte, il programma di investimenti agevolato ma sottoscrive un contratto con un general contractor che esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili, etc. In questi casi, il general contractor acquisisce i beni in relazione alla commessa affidatagli dall’impresa beneficiaria, e i fornitori dei beni emettono i titoli di spesa nei suoi confronti (doppia fatturazione con carenza del requisito nel “nuovo di fabbrica”).

 Il contratto di fornitura “chiavi in mano” riporta in dettaglio le varie e distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa.

Qualora un contratto di fornitura sia definito dalle parti “chiavi in mano”, anche se riporta in dettaglio le distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, macchinari impianti e attrezzature, etc.), ma non è presente la figura del general contractor perché l’impresa beneficiaria si rivolge direttamente al produttore dei macchinari oggetto di agevolazione (quindi non sussiste la doppia fatturazione), il contratto di fornitura è ammissibile purché sia possibile, attraverso l’attività istruttoria, individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili.
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