Titolo II - Capo 3 - FAQ

 

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118 - (D) Buongiorno, premesso che dovrei avviare l'attività di " trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente" codice ateco 49.32.20 , e di aver controllato che tale attività è ammessa tra quelle che possono partecipare al bando Titolo II Capo III, con la presente voglio sapere se l'acquisto del veicolo fondamentale e necessario per svolgere l'attività di " trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente" codice ateco 49.32.20 è ammesso e la relativa percentuale del contributo associato.

(R)
L’attività indicata (trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente) è ammissibile alle agevolazioni di cui al titolo II capo 3. Le spese per l’acquisto del mezzo sarebbero ammissibili a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche che lo rendano ad uso esclusivo dell’attività indicata e non suscettibile di altri usi. In merito alle agevolazioni spettanti si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso.
117 - (D) Buongiorno, vorrei sapere cortesemente se nel progetto di investimento (apertura di nuova unità locale bar) sono ammesse anche le spese relative agli arredi e gazebi esterni in quanto sono comunque investimenti che riguardano la nuova unità locale. Grazie

(R)
Le spese per arredare e allestire uno spazio esterno al bar sarebbero ammissibili a condizione che il soggetto proponente disponga delle autorizzazioni per l’occupazione di tali spazi esterni e che tali spese siano inserite in un programma organico e funzionale rispondente alle prescrizioni dell’Avviso.
116 - (D) Buonasera, si chiede gentilmente di sapere se una ditta individuale esercente attività si servizi di pompe funebri e attività connesse può beneficiare della agevolazione del Titolo II.
Nella fattispecie si chiede se l'acquisto di un nuova autovettura (carro funebre) può essere agevolabile.Grazie

(R)
Ogni investimento presentato deve risultare organico e funzionale. Il programma indicato nel quesito apparirebbe agevolabile a condizione che la ditta dimostri di possedere una sede di ricovero dei mezzi, ogni altra dotazione necessaria per lo svolgimento dell’attività e che rispetti tutte le prescrizioni previste dall’Avviso.
115 - (D) L'acquisto del solo immobile ove già viene svolta l'attività può essere considerato un progetto organico e funzionale in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 comma 8 Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014?

(R)
Il solo acquisto dell’immobile non è considerato un progetto organico e funzionale.
Di fatto, il comma 8 dell’Art. 3 dell’Avviso Pubblico prevede che: “L’acquisto di un immobile è ammissibile nell’ambito di un progetto di investimento organico e funzionale (vedi precedente comma 8) ed, inoltre, il progetto deve rispettare i criteri e gli obiettivi previsti dal presente Avviso anche con riferimento a quanto indicato al precedente comma 2”. A tal proposito il comma 2 dello stesso articolo prevede che: “I progetti di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma, devono tendere alla:
• promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
• riduzione di emissioni di CO2, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte delle imprese beneficiarie.”
114 - (D) Salve,
la presente per chiedere se, in relazione alla nuova Circolare 12/E 2017 emanata dall'A.E. in riferimento alla "cumulabilità del credito d'imposta" e più precisamente al nuovo comma 102 in cui è espressamente descritto che lo stesso è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i MEDESIMI COSTI al beneficio, i due Aiuti di Stato più precisamente Titolo II e Credito D'imposta, con le nuove disposizioni possano essere cumulabili per un eventuale finanziamento regionale.
In attesa di un riscontro positivo si porgono distinti saluti.

(R)
Gli aiuti di cui al presente Avviso sono in regime di esenzione e cumulabili sia con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento e sia con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014. Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili, per lo stesso investimento, con altri aiuti di Stato, quali il credito di imposta.
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