Artigianato



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(D) A che richiesta fa riferimento la mia pratica


(R) Buongiorno non riusciamo a compilare una risposta per una domanda così generica.

(D) Ai fini dell'iscrizione all'albo imprese artigiane di un idraulico è sufficente il completamento del periodo d'apprendistato? Se sì quanti anni occorrono? Altrimenti quali requisiti deve possedere un idraulico per mettersi in proprio?


(R) L’esercizio dell’attività di “impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie” è soggetta alla disciplina del Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008, il cui art. 4 prevede le condizioni di possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento in forma autonoma. In particolare è disposto che il Responsabile Tecnico risulti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) possesso di diploma di laurea in materia tecnica;

b) possesso di diploma o qualifica in materia tecnica seguiti da un periodo di inserimento presso una impresa del settore di almeno un anno continuativo;

c) possesso di attestato di formazione professionale in materia tecnica seguito da un periodo di inserimento presso una impresa del settore di almeno due anni continuativi;

d) prestazione lavorativa presso una impresa del settore di almeno tre anni in qualità di operaio specializzato, non è valido il periodo di lavoro dipendente svolto in qualità di apprendista e quello svolto come operaio qualificato.

Qualora il soggetto interessato risulti in possesso di almeno una delle suddette condizioni, può presentare Comunicazione per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane dichiarando e documentando il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal citato D.M. 37/08.

(D) Attualmente l'artigiano è Parrucchiere ditta individuale.
Si deve costituire la seguente impresa familiare con atto autenticato entro il 31/12/2008 per esercitare nell'anno 2009 l'attività di Parrucchiere ed Estetista :
- titolare con qualifica di Parrucchiere (quota 51%)
- collaboratore coniuge con qualifica di Estetista (quota 49%)
La nuova sede sarà operativa da Aprile 2009 e da allora interverrà il collaboratore familiare.
Domanda:
In Aprile 2009 presento la Comunicazione di modifica (mod. AA 3) per comunicare:
p.to 4 nuovo indirizzo sede
p.to 6 inizio attività Estetista
p.to 9 qualificazione professionale
p.to 11 dia al Comune
p.to 14 iscrizione collaboratore familiare ?


(R) 1) la ditta, ancorché costituita in impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis c.c., non esclude la natura individuale dell’impresa; infatti la qualità di imprenditore, spetta esclusivamente al titolare della medesima impresa, e non ai partecipanti (nel caso di specie, non anche al coniuge in qualità di collaboratrice familiare con la qualifica di estetista);

2) l’art. 2 della legge n. 443/85, definisce imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo”

3) il medesimo articolo al 4° comma prevede che:” L’Imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali”;

4) L’art. 2 comma 7 della L. 174/2005 prevede che l’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.

Per le motivazioni sopra esposte l’attività di estetista, sottoposta alla disciplina della L. n. 1/90 che non sarà svolta manualmente e professionalmente dal titolare dell’impresa artigiana, non potrà essere oggetto di denuncia di inizio di ulteriore attività artigiana in quanto il titolare non risulta essere in possesso del requisito soggettivo tecnico-professionale, né potrà essere effettuata la domanda per l’iscrizione del collaboratore familiare ai fini dell’esercizio della medesima attività di estetista.

Ne consegue che la comunicazione di modifica utilizzando il Mod. AA3, salvo non si tratti di denuncia di variazione esclusivamente della sede dell’impresa, appare nel caso concreto non appropriata.

(D) Gradirei sapere se ai fini dell'iscrizione di una impresa artigiana individuale per attività di impiantistica settore elettrico il cui titolare non è in possesso dei requisiti, è possibile nominare un responsabile tecnico diverso dal titolare ed in tal caso affermativo quali tipologie di rapporto di lavoro possono essere instaurate e le relative condizioni (associazione in partecipazione, lavoro subordinato eventualmente anche a part time, ecc. ), e quale modulistica utilizzare.


(R) L’art. 2, comma 1, della Legge 443/85 dispone che :”È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
Il comma 4 del medesimo articolo recita:” L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali”.
Ne consegue che, per ottenere l’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane, il titolare dell’impresa deve essere già in possesso dei requisiti previsti della L. 443/85, all’atto della domanda alla competente C.P.A.
Le modalità di acquisizione dei requisiti tecnico professionali, sono previsti all’art. 4 dello stesso D.M. 37/2008.
La risposta alla sua domanda principale quindi, è negativa.
In riferimento alle conseguenti Sue domande, va considerato che: il D.M. n. 37/08 del 27.3.2008, che ha sostituito la L. n. 46/90, prevede all’art. 3, la possibilità, nel caso in cui il titolare non abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente, di nominare il Responsabile Tecnico preposto per lo svolgimento dell’attività, nel caso di specie, per la lett. A) art. 1 D.M. 37/2008.
Il Responsabile tecnico, svolge la sua funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
La norma rafforza il rapporto di “immedesimazione”, già a suo tempo chiarita con Circolare Ministeriale, intercorrente tra il responsabile tecnico e l’impresa medesima.
La tipologia del rapporto di lavoro, può riguardare sia il contratto di associazione in partecipazione, sia il rapporto di lavoro subordinato, purché la nomina del preposto Responsabile Tecnico sia fatta con atto formale. Si ritiene che il contratto di lavoro subordinato part time sia escluso. Tale forma di contratto infatti è prevista per colui il quale deve acquisire i requisiti professionali e non per il Responsabile tecnico, tenendo conto che il contratto part time, è considerato quale criterio di proporzionalità, al 50% dei tempi previsti dal D.M. 37/2008.
Non essendo quindi, l’impresa di che trattasi di natura artigiana, non rientra nelle competenze della Commissione Provinciale per l’Artigianato, ma esclusivamente al Registro delle Imprese a cui Lei dovrà rivolgersi.


(D) Gradirei sapere se, in base alle nuove norme in vigore dal 01.10.2008, ai fini dell'iscrizione di impresa artigiana individuale pre attività di impiantistica settore elettrico (soggetto in possesso dei requisiti), è sufficiente la presentazione del modello DIA 1 quale parte del modello AA1; chiedo inoltre se i predetti modelli esplichino efficacia anche ai fini dell'iscrizione della medesima ditta individuale presso il Registro Imprese o se i due modelli suddetti (DIA 1 e AA1) vadano accompagnati dal modello I1 Registro Imprese.


(R) Per l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, deve essere correttamente compilato sia il Mod. AA1 che il Mod. DIA1. Entrambi i modelli corredati della documentazione ivi indicata, devono essere presentati presso lo Sportello della Compèetente Ufficio C.P.A.
Tale modalità assolve l'iscrizione al Registro Imprese, in quanto la stessa viene effettuata dalla CPA e come tale non necessita del Mo. I1.

(D) Ho inviato un ricorso alla Commissione Regionale Artigianato c/o Assessorato Regionale Sviluppo Economico di Bari, quali sono i tempi di risposta?


(R) L'art. 19 della Legge Regionale 6/2005, prevede che, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato avverso la deliberazione della Commissione provinciale senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso s'intende respinto a tutti gli effetti; contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 443/1985.

(D) L'Estetista ha perso l'attestato di corso regionale frequentato e l'Istituto professionale organizzatore è cessato. Dal libretto del lavoro risulta la frequenza e l'idoneità del corso oltre agli anni di lavoro di estetista dipendente.
In particolare:
corso reg. dal 02/04/90 al 20/11/90 - ammessa al II anno;
corso reg. dal 02/09/91 al 14/04/92 - idonea;
assunta estetista dal 13/03/00 al 31/03/2005 - part-time dal 01/06/04
Domande:
1) Come posso recuperare copia dell'attestato professionale?
2) Producendo copia autenticata del suddetto libretto di lavoro ottiene il riconoscimento della qualificazione professionale all'esercizio dell'attività di Estetista?


(R) 1) l’interessato può richiedere duplicato dell’attestato professionale presso il competente Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia, Via Corigliano n. 1, Zona Industriale – Bari;

2) la qualificazione professionale per l’esercizio dell’attività di Estetista si consegue mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico (art. 3, lett. a, legge n. 1/90) preceduto dallo svolgimento di un apposito corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso annuale di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione oppure da un anno di inserimento lavorativo presso una impresa di Estetista. In tale ultima condizione pare trovarsi il caso in questione, nello specifico l’interessato può richiedere l’ammissione a sostenere il citato esame finale teorico-pratico rivolgendosi direttamente presso il Servizio Formazione Professionale della Regione o presso il competente Ufficio dell’Amministrazione Provinciale o presso una Scuola autorizzata a svolgere attività formativa per il conseguimento della qualificazione professionale di Estetista;

3) l’interessato dopo il superamento dell’esame finale teorico-pratico, ai fini dello svolgimento in forma autonoma dell’attività artigiana di Estetista, è tenuto a produrre apposita istanza alla competente Commissione Provinciale Artigianato per richiedere il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio della citata attività.

(D) Mio padre è titolare di una ditta individuale nel settore termoidraulico con requisiti tecnici. Io e mio fratello abbiamo costituito una società s.a.s. siamo entrambi periti industriali in elettronica. La domanda è: qual'è la procedura più velce per noi per ottenere i requisiti previsti dalla 46/90? basta il modulo D.I.A. 1? considerato che abbiamo eseguito diversi lavori in cui il responsabile tecnico è mio padre?


(R) Dalla domanda posta e andando per esclusione, la ditta individuale del genitore, dovrebbe avere i requisiti tecnico professionali allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 1 ex L. 46/90, per le lett. C e D.

Dal tenore della domanda, non si evince il periodo per cui i Sigg. abbiano lavorato alle dipendenze del genitore.

In ogni caso, l’art. 4 del D.M. 37/2008, che ha sostituito dal 27.3.2008 la L. 46/90, prevede fra i requisiti tecnico professionali, il diploma o la qualifica con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1 del medesimo decreto, seguito da due anni continuativi di inserimento presso impresa del settore, salvo per la lett. D) che prevede un anno di inserimento.

Il Diploma di elettronica, non rientra per le attività di cui alle lett. C e D, art. 1 D.M. 37/2008, ma solo per le lett. A e B del medesimo articolo.

Se l’interpretazione della domanda è esatta, nonostante i diplomi di perito elettronico, i Sigg. possono svolgere attività lavorativa dipendente, solo se hanno svolto attività dipendente o in qualità collaboratori familiari, per un periodo di 6 anni; per l’attività di cui alla lett. D, il periodo non può essere inferiore a quattro anni, salvo il caso di nomina di Responsabile Tecnico, con la sola iscrizione della s.a.s. al Registro delle Imprese.

Se ricorrono invece le condizioni previste dall’art. 4 del D.M. 37/2008, i Sigg. dovranno utilizzare, oltre alla DIA1, anche il Mod. AA 2.

(D) Non so che fine abbia fatto la mia pratica avevo bisogno di lavorare


(R) Il suo quesito è stato inviato al servizio CRAP che tratta questioni inerenti l'Albo artigiano. Le consiglio di individuare meglio il destinatario della sua mail

(D) PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO ARTIGIANI UN PITTORE DI INFISSI (PORTE, FINESTRE....) DEVE AVERE DEI TITOLI PARTICOLARI ? , O PUO' LIBERAMENTE ISCRIVERSI (AVENDO SOLO IL NULLA-OSTA SANITARIO PER IL LOCALE ) ?


(R) l’Art. 2 della legge 443/85, definisce: “È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
L’attività da Lei esercitata, non abbisogna quindi di particolari requisiti soggettivi.
Per quanto riguarda i locali ove è svolta l’attività, deve essere in possesso oltre che al Nulla Osta Sanitario, anche della certificazione di destinazione d’uso dei locali medesimi, ed ogni altra autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale in materia ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro


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