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Credito d'Imposta per investimento in R&S - Cumulabilità
Immagine associata al documento: Credito d'Imposta per investimento in R&S - Cumulabilità Comunicazione formulata dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale - Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Regione Puglia.

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (decreto legge 23 dicembre 2013 n.145 e s.m.i.)
Come chiarito dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n.5/E/2016, al punto 6. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI, costituendo l'agevolazione in esame una misura di carattere generale, essa può essere cumulata con altri Aiuti di Stato. La stessa circolare ha chiarito che, nell'ipotesi in cui in relazione agli investimenti ammissibili al credito d'imposta, siano concessi anche contributi pubblici o agevolazioni, la disciplina normativa del bonus non si esprime in termini negatori del cumulo e pertanto, in assenza di una posizione del legislatore sul tema, la cumulabilità sarà sempre esperibile, tranne che nei casi in cui le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente. Pertanto, per il calcolo dell'agevolazione spettante ai fini del credito d'imposta, i costi sostenuti per effettuare gli investimenti sono assunti al lordo degli altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. L'unico limite è dato dal fatto che il beneficio risultante dal cumulo non sia superiore ai costi sostenuti.
Con risoluzione n. 12/E/2017 del 25/01/2017, in cui l'agenzia delle Entrate ha analizzato le specifiche ipotesi di cumulo del bonus ricerca, è stato precisato che dovrà essere l'impresa beneficiaria a verificare che la sommatoria dei due incentivi non ecceda mai il valore delle spese ammesse alle agevolazioni. Tale ultima verifica, però, andrà condotta esclusivamente per i costi «diretti», ossia quelli direttamente attribuibili all'attività di ricerca, in quanto gli unici rilevanti ai fini del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 3 del Dl 145/2013 e non a quelli «indiretti», ovvero quelli che non possono essere attribuiti direttamente all'attività di ricerca.
Pertanto, l'impresa che per gli stessi costi diretti ammissibili si trovasse nella condizione di poter fruire tanto del credito d'imposta per la ricerca che di altri contributi pubblici, dovrebbe, per individuare la base di calcolo del bonus ricerca, assumere i costi ammissibili al lordo dei residui contributi agli stessi correlati. Solo dopo aver calcolato il credito d'imposta teoricamente spettante, l'impresa dovrà verificare che l'ammontare derivante dalla somma dell'importo della sovvenzione pubblica riferibile ai costi ammissibili e del beneficio teoricamente spettante non superi l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale intende beneficiare dell'agevolazione. In definitiva, se la somma dei contributi pubblici per i soli costi «diretti» e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa agevolata sostenuta nel periodo di imposta, il bonus ricerca sarà utilizzabile per l'intero importo calcolato. Si chiarisce, infine, che per la fruizione dell'agevolazione da credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, il codice tributo da utilizzare in sede di dichiarazione è "6857" (rif. Risoluzione AE 97/E del 25/11/2015 e Circolare N. 5/E del 16/03/2016).

Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (Articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
Tale strumento non è cumulabile con altri Aiuti di stato, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34/E/2016, al punto 7. CUMULO che precisa quanto segue: Il comma 102 prevede che “il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio”. Pertanto, il credito d’imposta in commento può essere cumulato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ovvero come aiuti “de minimis”, non aventi ad oggetto i medesimi costi. Lo stesso è, quindi, cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento).
Per la fruizione dell’agevolazione da credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali da parte di PMI del Mezzogiorno, il codice tributo da utilizzare in sede di dichiarazione è “6869” .     -          
 
Data Pubblicazione sul portale: 02 Marzo 2017
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Ricerca e Innovazione Tecnologica, Politiche per lo Sviluppo
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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