AVVISO 5/FSE/2018 - PRECISAZIONI E CHIARIMENTI

Immagine associata al documento: AVVISO 5/FSE/2018 - PRECISAZIONI E CHIARIMENTI A seguito delle numerose richieste di informazioni e di chiarimento riguardo la corretta interpretazione delle nuove disposizioni introdotte dai provvedimenti recentemente pubblicati (A.D. n. 1078 del 15 giugno 2020, A.D. n. 1088 del 16 giugno 20202 e D.D. n. 1082 del 16 giugno 20202) in materia di stage, FAD, variazioni della composizione del partenariato, ecc…, oltre che di alcuni altri aspetti della gestione dei corsi "Avviso 5", si precisa quanto segue.

  • Con riferimento alla RIPRESA IN PRESENZA delle attività formative (aula, pratica/laboratorio e stage), si conferma quanto riportato nella D.D. n. 1082 del 16/06/2020: è sufficiente comunicare via PEC la ripresa delle attività in presenza, compilando la Dichiarazione secondo il fac-simile di cui all'Allegato A (rif. D.D. n. 1082 del 16/06/2020), specificando le attività per le quali si intende ripristinare la modalità "in presenza" ed inviando il calendario aggiornato. Tale disposizione vale anche che per gli Organismi formativi che hanno chiesto ed ottenuto autorizzazione a svolgere in FAD le attività pratiche/laboratoriali.

  • Con riferimento alla SOSTITUZIONE DELLO STAGE IN PRESENZA CON IL PROJECT WORK (rif. D.D. n. 1078 del 15/06/2020 - Allegato A da compilare secondo metodologie e termini descritti nell'Allegato C) si chiarisce che tale opportunità è prevista anche nel caso di partenariati regionali: è possibile, cioè, in presenza delle circostanze descritte nella D.D. n. 1078, che anche le attività di stage REGIONALI possono essere svolte in modalità a distanza (con project work).

  • Con riferimento alla possibilità di svolgere le attività di STAGE in AZIENDE PARTNER (estere, extraregionali e regionali) DIVERSE da quelle indicate nel partenariato inizialmente previsto in progetto, si precisa che è NECESSARIO inviare specifica richiesta di autorizzazione alla variazione/sostituzione del partenariato, secondo il fac-simile di cui all'Allegato B (rif. D.D. n. 1078 del 15/06/2020), evidenziando le caratteristiche di equivalenza dell'azienda/e partner e garantendo il requisito della territorialità del/i partner sostituito/i.

    Tutte le richieste di autorizzazione alla variazione del partenariato inviate in data precedente al 15 giugno 2020 NON verranno prese in considerazione e DOVRANNO ESSERE NUOVAMENTE PRESENTATE.

    Inoltre, nel caso in cui NON sia intervenuta alcuna VARIAZIONE rispetto al progetto originariamente ammesso a finanziamento e/o a quanto precedentemente stabilito negli Accordi di partenariato già sottoscritti, nè nella composizione del partenariato nè nella modalità di svolgimento dello stage, è SUFFICIENTE comunicare l'avvio/riavvio delle attività di STAGE in PRESENZA, inviando via PEC la Dichiarazione secondo il fac-simile di cui all'Allegato A (rif. D.D. n. 1082 del 16/06/2020), unitamente al Programma di stage e relativo calendario, distinto per ciascun tirocinante.


    Si ricorda che l'indirizzo PEC di riferimento è: fse.avviso5_2018@pec.rupar.puglia.it.

  • In riferimento al mantenimento dei requisiti soggettivi dei discenti, come previsto dall’Atto Unilaterale d’Obbligo: “il Soggetto beneficiario dovrà verificare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti soggettivi dei destinatari per tutta la durata del progetto formativo, anche attraverso l’acquisizione di autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000”. Pertanto, con riferimento al requisito della disoccupazione, si chiarisce che nel periodo del percorso formativo i discenti potranno svolgere attività lavorativa purchè questa sia compatibile con il programma didattico e non comporti il venir meno dello status di disoccupazione, come previsto dalla normativa vigente (Decreto-Legge 4/2019 – “Reintroduzione dell’istituto della conservazione dello stato di disoccupato”).

  • Riguardo alla possibilità di sostituire/integrare nuovi allievi, si comunica che, in relazione alle nuove ed imprevedibili conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria relativamente alla compagine degli allievi (che in molti casi si è ridotta drasticamente) e al fine di permettere di completare i percorsi formativi nella maniera più conforme possibile a quanto previsto nei progetti originari, è consentita la possibilità di ammettere alla frequenza dei corsi già avviati ulteriori allievi fino alla data di scadenza del primo quarto del monte-ore del progetto formativo, quindi entro il 25% dello stesso. Gli allievi da ammettere al corso devono aver già presentato domanda di partecipazione al corso e superato la selezione prevista. Restano valide le modalità di comunicazione della composizione definitiva della classe e l’aggiornamento delle Anagrafiche su MIRWEB previste dall’A.D. n. 1748 del 05/12/2019.
    -          
 
Data Pubblicazione sul portale: 29 Giugno 2020
Fonte: Sezione formazione professionale
Aree Tematiche: Formazione, Sistema Puglia, Politiche per lo Sviluppo, Nuove Figure Professionali
Redazione: Redazione Sistema Puglia
Letto: 1,587 volte