OGGETTO: incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti.
Un Comune ha formulato un quesito circa l'applicazione dell'art 6 del regolamento regionale n. 2 del 10 gennaio 2006 alla luce dell'entrata in vigore della legge della legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di carburanti".
Sulla questione si precisa che l'incongruenza tra la legge n. 124/17 e le normative regionali previgenti è stato oggetto di molti incontri tra le Regioni Ministero ed Anci riscontrando che le Regioni e Province autonome, pur richiamando le normative nazionali in materia di sicurezza stradale, hanno differenziato le proprie leggi e le condizioni di incompatibilità degli impianti stradali.
Al fine di chiarire la questione è stato sancito un Accordo in Conferenza Unificata in data 8 marzo 2018 ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 98-119 della legge n. 124/17.
In particolare per la parte che riguarda le incompatibilità l'Accordo precisa che le disposizioni di cui ai commi 112 e 113 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017 supera.no le normative regionali, relativamente ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, restante ferma la facoltà delle Regioni e Province autonome di individuare altre fattispecie di incompatibilità, purché non attinenti a materie sottoposte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
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