Art.59 della l.r. 24/2015 "Codice del commercio": Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione: Commercio elettronico

Immagine associata al documento: Art.59 della l.r. 24/2015 "Codice del commercio": Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione: Commercio elettronico Un Comune pone un quesito inerente l'attività di vendita di prodotti alimentari mediante commercio elettronico. Il Comune precisa che il richiedente, nella SCIA, dichiara di non avere alcun magazzino ma di prelevare i prodotti da spedire direttamente dal magazzino del fornitore (produttore) e di consegnarli direttamente allo spedizioniere per l'invio al cliente che ne ha richiesto il prodotto on line. Il richiedente, pertanto, dichiara, di non essere soggetto a presentazione di alcuna DIA sanitaria.

Nella nota che si riscontra il Comune aggiunge che il richiedente, a conferma di quanto sopra riferito, precisa che la relativa modulistica (citata genericamente come "modello 2") non contiene alcun riferimento ai magazzini, né tale obbligo è richiamato all'articolo 59 della l.r. 24/2015 "Codice del commercio" o all'articolo 71 del d.lgs 59/2010.

Preliminarmente occorre richiamare l'attenzione sull'articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 24/2015 che così definisce il commercio al dettaglio: "l'attività svolta da chiunque professionalmente vende prodotti direttamente al consumatore finale operando su aree private o pubbliche, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione". Il commercio elettronico deve considerarsi incluso nelle "altre forme di distribuzione" e, pertanto, è assoggettato alle disposizioni e ai requisiti previsti dal Codice regionale, inclusi quelli previsti per la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare.
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Data Pubblicazione sul portale: 06 Marzo 2017
Fonte: Sezione attivita' economiche artigianali e commerciali
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Politiche per lo Sviluppo, Attività Economiche, Artigianali e Commerciali
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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