Un Comune ha chiesto di comprendere se i "mobilifici" possano rientrare tra le attivitą classificate "a basso impatto urbanistico" ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b) della l.r. 24/2015, "Codice del Commercio".
Tanto al fine di calcolare la relativa superficie di vendita pari a 1/10 di quella effettiva in applicazione del successivo comma 4 della legge regionale. A parere del Comune, il dubbio nasce dal fatto che il citato comma 3 non contiene un esplicito riferimento all'attivitą di vendita di mobili.
Preliminarmente si precisa che, dalla lettura della nota comunale, appare chiaro che per "mobilifici" il Comune intenda gli esercizi commerciali che pongono in vendita mobili e arredi e non la produzione degli stessi in quanto, in tale ultimo caso, l'attivitą, classificabile come "artigiana", resterebbe esclusa dall'applicazione della legge regionale (art. 1, comma 3, lettera d).
Si precisa che il citato comma 3 definisce analiticamente, alle lettere a) e b) tutte le attivitą incluse nei settori merceologici "beni persona" e "beni a basso impatto". [...]
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