Attività commerciali integrative presso impianti di distribuzione carburanti

  Il Ministero dello Sviluppo Economico, con due recenti note ha dato risposta a due quesiti posti da una Ditta, relativamente all'apertura ed esercizio di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, invitando la Regione a formulare proprie valutazioni in merito.
Il quesito riguarda la possibilità di aprire, presso un impianto di distribuzione di carburanti, un'attività di media struttura di vendita in presenza della disposizione regionale fissata dall'articolo 45, comma 3, della l.r. 24/2015 che recita: "I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato".
Preliminarmente, è opportuno precisare che la disposizione regionale è coerente con la legge 28 dicembre 1999, n. 496, di conversione del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, concernente "Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore", che all'articolo 2-bis, comma 6, stabilisce che "la superficie di vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare non deve essere superiore a quella di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".
La disposizione regionale, perfettamente coerente con quella nazionale, intende ampliare il servizio offerto al consumatore e assicurare ai titolari/gestori degli impianti una pluralità di fonti di redditività anche ai fini del contenimento dei prezzi dei carburanti. Tali obiettivi giustificano, pertanto, anche la deroga a vincoli programmatori commerciali ed urbanistici.
La norma regionale, tuttavia, non vieta in alcun caso l'apertura di una media o grande struttura di vendita su di un impianto di distribuzione di carburanti, sempreché la stessa ottenga regolare autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 24/2015.
Se così non fosse si verificherebbe una distorsione della concorrenza in quanto la realizzazione di una media o grande struttura di vendita su un impianto di distribuzione dei carburanti godrebbe di condizioni più favorevoli rispetto alle altre.
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Data Pubblicazione sul portale: 08 Gennaio 2016
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Politiche per lo Sviluppo
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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