Distributori automatici - Art. 58, L.R. 24/2015: Codice del Commercio. Precisazioni.

  Una società che svolge attività prevalente di "commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici" chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 58 della l.r. 24/2015 "Codice del Commercio".
In particolare la società richiama l'attenzione sul comma 6 del citato articolo che recita: "È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione".
Sulla questione la nota di richiesta di chiarimenti sottolinea che il divieto non si giustifica nel caso in cui l'apparecchio automatico disponga di sistema idoneo alla rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori.
A sostegno della propria tesi, la società richiama l'articolo 689 del Codice Penale (recentemente modificato da DL 158/2012, convertito dalla l. 189/2012) che fissa la pena per gli esercenti che pongono in vendita bevande alcoliche "a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di altra infermità".
Il Codice stabilisce che la pena si applica anche a coloro che vendono bevande alcoliche attraverso apparecchi automatici. Sulla questione si precisa che l'articolo 3 della l.r. 24/2015, prevede che l'attuazione della norma regionale avvenga con uno o più provvedimenti attuativi che, tra l'altro, riguarderanno anche la somministrazione degli alimenti e bevande.
La legge, pertanto, all'articolo 58, enuncia il principio generale secondo il quale la somministrazione di bevande alcoliche non può avvenire in modo incontrollato. Tale principio troverà specificazioni e disposizioni di dettaglio nel provvedimento attuativo in corso di predisposizione.
Allo stato, tenendo conto dell'indiscusso principio della legge e di quanto previsto dal Codice penale, è possibile chiarire che il divieto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, non si applica qualora l'esercente, incluso colui che somministra attraverso gli apparecchi automatici, sia in grado di operare accertamenti sull'utilizzatore dell'apparecchio attraverso sistemi di rilevazione dei dati anagrafici o quando sul posto ci sia personale incaricato di effettuare controlli.
La presente viene trasmessa all'Anci Puglia con preghiera di divulgazione presso gli uffici comunali interessati e verrà pubblicata sul sito dedicato al Servizio scrivente http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche

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Data Pubblicazione sul portale: 08 Gennaio 2016
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Politiche per lo Sviluppo
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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