Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva
Il Servizio Sport comunica che č stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.98 del 27 aprile u.s. il testo del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport - del 25 febbraio 2013, recante: "Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.".
Tale Fondo č destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti giā in essere.
Legittimati a presentare i progetti e la relativa domanda di accesso alla ripartizione del Fondo sono soggetti pubblici o enti che svolgono esclusivamente attivitā senza scopo di lucro e con finalitā di promozione sportiva e di utilitā sociale, ed in particolare:
a) enti pubblici territoriali e altre amministrazioni pubbliche;
b) federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
c) associazioni e societā sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I.;
d) discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.;
e) enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
f) associazioni e fondazioni, anche a carattere religioso, che svolgano attivitā di promozione sportiva senza fini di lucro.
Si allega il testo completo del Decreto.
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