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Attività su aree pubbliche in forma itinerante di tipo B

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Un Comune ci ha chiesto di conoscere se l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, definita dalla l.r. 24/2015 di "tipologia B", sia subordinata a SCIA o ad autorizzazione.

Il dubbio sorge in considerazione che la legge regionale all'articolo 31 subordina tale attività a SCIA, mentre la tabella allegata al d. l.vo 222/2016, al punto 2.2, riporta il regime autorizzatorio per l'avvio di tale attività. Si precisa che la normativa statale è correlata a quanto disposto dal d. l.vo 114/98 e la Regione Puglia fin dal 2003 ha legiferato in materia di commercio ai sensi del Titolo V della Costituzione che assegna la materia alla competenza esclusiva regionale.

Tale competenza è riconosciuta anche dal decreto 222/2016 che, all'articolo 5, consente alle regioni di disciplinare i regimi amministrativi prevedendo "livelli ulteriori di semplificazione": "Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione". Nel rispetto dei predetti principi è possibile confermare che l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di "tipologia B" è subordinata a SCIA come previsto dall'articolo 31 della l.r. 24/2015.

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Data Pubblicazione sul portale: 27 Ottobre 2017
Fonte: Sezione attivita' economiche artigianali e commerciali
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Politiche per lo Sviluppo
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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