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Risoluzione - Autorizzazione di Media Struttura di Vendita in assenza di programmazione (Risoluzioni e Pareri)

Immagine associata al documento: PROT. N. 808 del 08 febbraio 2019

OGGETTO: L.R.24/2015 e r.r. 11/2018: autorizzazione di media struttura in assenza di documento di programmazione.

Un Comune chiede di conoscere se sia possibile autorizzare una media struttura alimentare di tipologia M2 in assenza di documenti di programmazione comunale. Con la medesima nota il Comune aggiunge che la predetta struttura di vendita è coerente con le previsioni del vigente Piano regolatore generale del comune.

Preliminarmente si precisa che la normativa nazionale e regionale per le medie strutture di vendita prevede il regime autorizzatorio, in quanto le stesse sono assoggettate a valutazioni e strumenti di programmazione. Le predette norme tengono conto dei principi sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno, competitività ed equilibrio dei mercati introdotti dalla Direttiva 2006/123/CE (meglio conosciuta come "Direttiva Servizi" o "Direttiva Bolkestein") e delle norme statali attuative che vietano vincoli di mercato ed obbligano ad una programmazione qualitativa. Tale programmazione tiene conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio e al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa, ex articolo 41 della Costituzione.

A tal fine la l.r.24/2015 "Codice del Commercio" e le norme regionali attuative contengono disposizioni di carattere urbanistico quali idoneità dell'area, standard di parcheggio, accessibilità e viabilità, ma contengono anche finalità tese a definire la sostenibilità degli interventi. In particolare la norma stabilisce obiettivi quali: un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio regionale, l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, la riduzione della mobilità e del traffico, la compatibilità dell'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale, il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità.

L'articolo 12 della legge aggiunge, inoltre, l'esigenza di definire un'analisi dello stato del commercio, la valutazione dei problemi del commercio sul territorio comunale, linee di intervento per la soluzione delle criticità. Il Titolo II del r.r. 11/2018, attuativo della legge, chiarisce anche le modalità di tali valutazioni. Si ritiene, pertanto, che in assenza di documento di programmazione il Comune debba procedere comunque al rilascio o al diniego dell'autorizzazione con un provvedimento motivato che tenga conto di tutti gli aspetti sopra sinteticamente riportati.

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Data Pubblicazione sul portale: 11 Febbraio 2019
Fonte: Sezione attivita' economiche artigianali e commerciali
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Politiche per lo Sviluppo
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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