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Circolare n.1246 del 20.03.2020 - D.L. 17 marzo 2020, n.18 (GURI 70/2020) - Art.103 Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza

Immagine associata al documento: PROT. N. 1246 del 20 marzo 2020

OGGETTO: D.L. 17 marzo 2020, n.18 (GURI 70/2020) - Art.103 Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Il 17 marzo 2020 è stato approvato il Decreto Legge n.18 (GURI 70/2020) avente ad oggetto le Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'art.103 di tale provvedimento normativo prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza; restano esclusi da tale sospensione i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

In particolare, relativamente allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente ad essa, non si deve tener conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 ed, inoltre, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Le precedenti previsioni non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del D.L. 17 marzo 2020, dai D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dai relativi decreti attuativi. Si precisa che le P.A, inclusa questa Amministrazione, adotteranno ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

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Data Pubblicazione sul portale: 20 Marzo 2020
Fonte: Sezione attivita' economiche artigianali e commerciali
Aree Tematiche: Sistema Puglia, Emergenza Coronavirus, Politiche per lo Sviluppo
Redazione: Redazione Sistema Puglia
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