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RISOLUZIONE N. 2/2020/ARTIGIANATO - Attività di protesi ungueali e attività di ricostruzione dell'unghia. Trasferimento della sede dell'impresa.
OGGETTO: Attività di protesi ungueali e attività di ricostruzione dell'unghia.
Trasferimento della sede dell'impresa.
Con riferimento alla decisione CRAP del 21.01.2016 "Parere su attività di protesi
ungueali e attività di ricostruzioni dell'unghia. Aggiornamenti" ci viene chiesto di
conoscere la documentazione da richiedere, in caso di trasferimento di sede e ai fini
della pubblicità del responsabile tecnico, alle imprese iscritte al registro imprese e albo
artigiani, che alla data del 21.01.2016 non sono in possesso dei requisiti professionali
previsti dalla L.1/90.
Alcuni Comuni in alcuni casi specifici hanno annullato la SCIA di trasferimento della
sede d'impresa ritenendo che l'attività non sia disciplinata dalla L. 1/90, legittimando
l'esercizio dell'attività da parte "… di nuove figure professionali ignote alla legge
statale".
Si precisa che il parere espresso dalla CRAP in data 21.01.2016 è stato formulato su
richiesta di alcune associazioni per rivedere il parere n. 41/2007 rilasciato dalla CRA,
concernente l'attività di protesi ungueali, applicazione di tips preformati senza utilizzo
di prodotti cosmetici. L'intervento della CRAP si rese necessario perché il predetto
parere fu erroneamente interpretato in maniera estesa, nel senso di individuare
l'attività di onicotecnica quale nuova professione, distinta da quella di estetista
disciplinata dalla legge 1/1990.
La totalità delle Camere di Commercio italiane, da indagine effettuata in altre regioni,
avevano autorizzato l'iscrizione di imprese per lo svolgimento dell'attività di
"applicazione e decorazione di unghie artificiali (ad esclusione delle attività di cui alla
legge 1/90)" in considerazione del fatto che il procedimento era ritenuto più semplice e
meno impattante rispetto alle attività svolte da un estetista, il cui svolgimento è
subordinato al possesso del requisito professionale, tanto da definirla una professione
libera iscrivibile all'albo artigiano se fossero stati validi i requisiti della legge quadro n.
443/1985.
A tal proposito nell'art. 8 della L. 1/90 viene citato il D.Lgs. 1142/1970, tuttora vigente,
che all'articolo 2 stabilisce: "Non costituiscono titolo di riconoscimento della
qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di
corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e
riconosciuti dai competenti organi dello Stato".
Premesso ciò, in linea con quanto previsto per le procedure di abilitazione, si ritiene
che una richiesta di trasferimento di sede da parte di queste imprese possa essere
autorizzata anche senza presentazione di SCIA.
Infine, per quanto riguarda l'applicazione della disposizione del parere 21.01.2016, la
stessa deve ritenersi vigente e applicabile alle imprese che intendono avviare exnovo
qualsiasi attività riconducibile o affine alla professione di estetista, in attesa di un
apparato normativo statale come richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
n. 217/2015 e ribadito nella Circolare MISE n. 345354 del 26.09.2018.
Data Pubblicazione sul portale: 13 Agosto 2020 Fonte: Sezione attivita' economiche artigianali e commerciali Aree Tematiche: Sistema Puglia, Politiche per lo Sviluppo Redazione: Redazione Sistema Puglia Scaricato: 444 volte Letto: 142 volte